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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34173/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce violazione e travalicamento dei limiti edittali previsti dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in relazione al trattamento sanzionatorio: sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno adottato una pena base superiore al massimo edittale previsto (il Tribunale era partito da una pena di un anno; la Corte d'appello ha mantenuto una pena base di otto mesi e quindici giorni), violando la forbice sanzionatoria prevista per la violazione delle norme sul foglio di via obbligatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano affinché proceda alla rideterminazione della pena rispettando i limiti edittali dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Le altre statuizioni rimangono inalterate e la decisione è stata pronunciata il 17 maggio 2023

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 3

    Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2 (Foglio di via obbligatorio) è punito con l'arresto da uno a sei mesi

    La norma stabilisce una forbice edittale (pena minima e massima) che deve essere rispettata; qualsiasi decisione che fissi una pena oltre il massimo previsto (sei mesi) travalica i limiti legali e determina invalidità della determinazione sanzionatoria

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 2

    Individua la fattispecie riferita al foglio di via obbligatorio oggetto della sanzione; la violazione di tale norma è punita nei termini indicati dall'art. 76

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Consente l'invio in forma scritta della requisitoria del Pubblico Ministero (contestualizza la procedura adottata nella fase di cassazione durante il periodo considerato)

Massime di principio

  • La determinazione della pena deve sempre rispettare i limiti edittali stabiliti dalla legge: il giudice non può partire da una pena base superiore al massimo previsto dalla norma
  • Se la pena fissata in primo grado eccede i limiti di legge, anche la revisione operata in grado di appello non può legittimamente prendere come base una misura già illegittima; ciò comporta annullamento e rinvio per nuovo calcolo della pena
  • In caso di pluralità di illeciti collegati (continuazione), gli aumenti applicati per contingenze o recidive devono comunque restare entro il massimale complessivo consentito dalla norma
  • La Cassazione, quando riscontra travalicamento edittale, normalmente annulla la parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio (non sempre muta il verdetto di responsabilità)
  • La richiesta del Pubblico Ministero (anche se trasmessa per iscritto) può influenzare l'esito della cassazione, ma la decisione si fonda sul rigoroso controllo del rispetto delle norme sostanziali e processuali
  • In casi analoghi il rimedio corretto è la rinnovazione del giudizio sulla pena ad organo diverso o alla stessa Corte in diversa composizione, con esplicito rispetto della forbice edittale

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