Sentenza n. 2043/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Palermo che aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione all’erogazione della Carta del docente, con il relativo importo annuale, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Ha inoltre richiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute e la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, disponendo il pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte. Il giudice ha riconosciuto, a carico dell’amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, con onere della parte di attivarsi successivamente per l’insediamento del commissario. È stata invece respinta la richiesta di rivalutazione monetaria: il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, potendosi riconoscere la rivalutazione soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, circostanza non documentata. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice, quale quello di commissario ad acta, è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre posto a carico dell’amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 189,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Ritenuto che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati
Sussistendo un titolo giudiziale passato in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta per incentivare l’amministrazione all’adempimento del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996
L’esperibilità dell’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione presuppone, nel caso concreto, la prova dell’inutile decorso del termine decorrente dalla notificazione del titolo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola dell’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina contenuta nell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta nel caso concreto.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi
Per le somme dovute al pubblico dipendente in relazione a periodi successivi al 31 dicembre 1994, la rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale differenza eccedente gli interessi, se documentata.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
le spese del giudizio ... seguono la soccombenza
Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente, risultata soccombente sulla domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata a carico dell’amministrazione inadempiente, anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; quando il commissario è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Per i crediti retributivi di dipendenti pubblici relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, che deve essere specificamente dimostrata e non può essere introdotta se il titolo esecutivo non contiene una pronuncia in tal senso.
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