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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4301/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rainone impugna la conferma della misura degli arresti domiciliari disposta per reati connessi a due concorsi pubblici (ottobre e dicembre 2020). I capi contestati riguardano: falso in atto pubblico (art. 479 c.p., capo 1) per un verbale che attestava che la commissione avrebbe richiesto la stampa delle batterie di quesiti "in loco e in data odierna" quando invece i quesiti erano stati selezionati e caricati prima; rivelazione/uso di segreti d'ufficio (art. 326 c.p., capi 2 e 4) per la comunicazione o il concordamento delle domande con alcuni candidati. Il ricorso denunciava principalmente: nullità dell'ordinanza di custodia per difetto di motivazione sul capo 2; errata qualificazione e insufficienza degli elementi per i reati contestati; e carenza delle esigenze cautelari sostentanti la misura.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del GIP rispetto al capo 2 (rivelazione dei quesiti) per totale mancanza di motivazione sull'esistenza dei gravi indizi; ha altresì annullato senza rinvio la misura relativa al capo 4 dopo aver riqualificato la condotta dal terzo comma dell'art. 326 c.p. al primo comma dell'art. 326 c.p. (rivelazione di segreto d'ufficio), perché tale nuova qualificazione non giustifica misure coercitive ex art. 280 c.p.p.; ha invece rigettato il ricorso quanto al capo 1 (falso in atto pubblico: art. 479 c.p.), confermando che la falsità del verbale è adeguatamente motivata nei precedenti giudizi di merito e quindi la misura rimane sorretta dal titolo cautelare relativo al capo 1. In sintesi: annullati capi 2 e 4 (con riqualificazione del 4), mantenuta la custodia per il capo 1; il resto del ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Stante l'art. 309 comma 9, la mancanza di motivazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non può essere sanata dal Tribunale del riesame; ciò conduce all'annullamento dell'ordinanza per quel vizio.

  • art. 479 cod. pen.

    La norma sul falso in atto pubblico è stata ritenuta operativa rispetto al verbale della commissione: il verbale è stato valutato come falsa attestazione delle modalità di selezione dei quesiti e ciò ha sorretto la misura cautelare residua.

  • art. 326 cod. pen. (comma 1 e comma 3)

    La Corte distingue nettamente il comma 1 (rivelazione o agevolazione di notizie d'ufficio, con dolo generico) dal comma 3 (avvalersi delle notizie d'ufficio per procurare un indebito profitto, a dolo specifico). La rivelazione di quesiti a candidati rientra tipicamente nel comma 1; il comma 3 riguarda lo sfruttamento intrinseco dell'informazione per fini gestionali o di profitto. La qualificazione incide sulla possibilità di misure cautelari (il comma 1, per il relativo limite edittale, non giustifica misure coercitive ex art. 280 c.p.p.).

  • art. 280 cod. proc. pen.

    L'art. 280 disciplina i presupposti per l'adozione di misure cautelari coercitive; la Corte ha ritenuto che, riclassificando il fatto al comma 1 dell'art. 326 (reato con massimo edittale limitato), non sussistono i presupposti per la custodia cautelare fondata su quel titolo.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato la nullità per difetto di motivazione (lett. c) e il vizio di motivazione/violazione di legge (lett. e). La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di motivazione sul capo 2.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))

    Le esigenze cautelari invocate (pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di recidiva) devono essere concretamente motivate. La Corte ha giudicato generica la censura del ricorrente su questo punto e ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato tali esigenze per il capo 1.

Massime di principio

  • Un provvedimento cautelare che non contiene motivazione specifica e sufficiente sui singoli capi di imputazione può essere annullato per nullità; il Tribunale del riesame non può supplire a tale mancanza se stabilito dall'art. 309 c.p.p.
  • La distinzione tra art. 326 comma 1 e comma 3 c.p. è cruciale: la mera rivelazione di notizie d'ufficio (es. comunicare a candidati i quesiti) rientra nel comma 1, mentre il comma 3 riguarda lo sfruttamento delle notizie per un indebito vantaggio gestionale o patrimoniale. La riqualificazione può incidere sulla sussistenza di misure cautelari.
  • Per l'adozione o il mantenimento di misure coercitive occorre un titolo cautelare che, oltre a descrivere il fatto, abbia un profilo edittale e di pericolosità compatibile con le misure richieste; reati con limite massimo di pena ridotto possono rendere ingiustificabile la custodia cautelare.
  • La falsità di un verbale di commissione di concorso può essere accertata se il documento dichiara procedure o circostanze contrarie al fatto storico (es. attestazione che i quesiti sono stati individuati "in loco e in data odierna" quando risultano selezionati e caricati prima). Tale accertamento può sorreggere misure cautelari autonome rispetto ad altri capi.
  • In Cassazione non è possibile ottenere la revisione del merito dei fatti (travisamento della prova); i rimedi sono ammessi per vizi di legittimità (mancata motivazione, violazione di legge, vizio di qualificazione), non per semplice rivalutazione probatoria.
  • Nel contestare esigenze cautelari è necessario svolgere argomentazioni concrete e specifiche sul pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione criminale, non mere affermazioni astratte.

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