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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23915/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di convalida dell'arresto eseguito in flagranza l'11/04/2025 per detenzione di sostanze stupefacenti (0,6 g hashish e 0,1 g cocaina) ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale di Padova aveva rigettato la convalida ritenendo che il fatto non fosse grave per le modiche quantità e per la situazione personale dell'arrestato (incensurato, occupazione regolare) e valorizzando le dichiarazioni di destinazione ad uso personale. Il Pubblico Ministero ha impugnato per manifesta illogicità e omissione, rilevando che il Tribunale non ha adeguatamente considerato elementi contenuti nel verbale e negli atti (chat documentanti pregresse cessioni, materiale per il confezionamento, bilancino, dichiarazioni di terzi e precedente fotosegnalamento del 2021), e ha compiuto valutazioni di merito non ammissibili in sede di convalida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che il Tribunale di Padova abbia commesso un errore di diritto mescolando il giudizio di convalida con valutazioni di merito proprie di una fase successiva. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice della convalida deve valutare l'operato della polizia giudiziaria con parametri di ragionevolezza sulla base degli elementi noti o conoscibili con ordinaria diligenza al momento dell'arresto (giudizio ex ante) e non può considerare fatti emersi successivamente. Eliminando dalla motivazione le circostanze sopravvenute, la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati dal PM (sequestro delle sostanze, bilancino, materiale per confezionamento, chat e dichiarazioni) fossero idonei a giustificare la legittimità dell'arresto. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'arresto è stato eseguito legittimamente.

Norme richiamate

  • art. 391 cod. proc. pen., comma 4

    «nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto»

    Stabilisce il criterio per procedere all'arresto facoltativo in flagranza: la misura è giustificata solo se motivata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto e delle circostanze. In sede di convalida il giudice deve valutare la ragionevolezza dell'arresto sulla base degli elementi disponibili al momento dell'esecuzione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma del codice delle droghe che punisce la produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il riferimento è alla contestazione per detenzione ai fini di spaccio (comma contestato nel caso).

  • art. 386, comma 3, cod. proc. pen. (termini)

    Riferimento ai termini procedurali che devono essere verificati in sede di convalida dell'arresto; il giudice deve accertare il rispetto dei termini processuali rilevanti al momento della convalida.

  • art. 390, comma 1, cod. proc. pen. (detenzione cautelare / termini)

    Richiamato come criterio procedurale da tenere presente nella verifica della regolarità della misura cautelare e dei relativi termini in sede di convalida.

  • art. 380 e art. 381 cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimento alle fattispecie/condizioni di reato e di flagranza pertinenti alla valutazione ex ante sulla fondatezza della segnalazione di reato al momento dell'arresto.

Massime di principio

  • Il giudice della convalida dell'arresto deve pronunciarsi ex ante: valutare la ragionevolezza dell'intervento della polizia giudiziaria solo con riferimento agli elementi noti o conoscibili con ordinaria diligenza al momento dell'arresto, senza svolgere un sindacato di merito sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari.
  • Non è consentito al giudice della convalida valorizzare fatti o prove emersi successivamente all'arresto per negare la convalida; tali elementi sono utilizzabili in fasi successive del procedimento (es. richiesta di misure cautelari).
  • La presenza di piccoli quantitativi di droga non esclude automaticamente la legittimità dell'arresto se, al momento dell'intervento, esistono altri indici compatibili con attività di cessione (es. bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, conversazioni/chat che documentano cessioni).
  • Dichiarazioni di terzi e tracce documentali (chat, segnalazioni) conosciute o conoscibili al momento dell'arresto possono legittimare la procedura cautelare anche quando la quantità sequestrata è esigua, purché valutate secondo la ragionevolezza ex ante.
  • In caso di ricorso del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, se la verifica riguarda una fase perentoria e non vi è necessità di ulteriori istruttorie, la Cassazione può annullare senza rinvio quando ritiene l'arresto legittimo.
  • Il fotosegnalamento o precedenti denunce, anche se non tradotti in condanne, possono essere considerati come elementi rilevanti nel giudizio sulla pericolosità o sulla fondatezza degli indizi se risultano noti alla polizia al momento dell'arresto.

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