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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26449/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un imprenditore e da più società beneficiarie di finanziamenti pubblici concessi ai sensi della L. 488/1992. Essi deducevano che, per ottenere i contributi, era stata allegata una lettera apparentemente proveniente da una società terza, attestante l’idoneità dell’imprenditore a realizzare gli investimenti; successivamente la banca mandataria dell’erogazione, appresa dalla società che la lettera non proveniva da essa, aveva chiesto la revoca dei finanziamenti, poi disposta dal Ministero. Gli attori sostenevano che sia l’iniziativa della banca sia la revoca ministeriale violassero correttezza e buona fede, perché la restante documentazione depositata avrebbe già dato sufficienti garanzie di solvibilità. In Cassazione, i ricorrenti principali censuravano la sentenza d’appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, lamentando che non fosse stato indicato il giudice munito di giurisdizione. La banca, con ricorso incidentale, deduceva: omessa pronuncia e vizi di motivazione sulla regolazione delle spese di appello; omessa pronuncia su eccezioni di nullità dell’atto di citazione, difetto di legittimazione passiva della banca, difetto di legittimazione attiva di uno degli attori e istanze istruttorie; omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha corretto materialmente la sentenza d’appello quanto all’indicazione del soggetto che aveva spiegato l’appello incidentale, ma ha rigettato il ricorso principale. Ha accolto il primo e il sesto motivo del ricorso incidentale: sul primo ha rilevato l’omessa pronuncia sulle spese di appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito condannando gli originari attori a rifondere le spese del grado di appello; sul sesto ha ritenuto errata l’omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c., ma ha respinto tale domanda nel merito perché, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, non poteva essere esaminato il merito della pretesa risarcitoria nemmeno ai fini della responsabilità aggravata. I motivi incidentali dal secondo al quinto sono stati dichiarati inammissibili perché le relative questioni erano assorbite dalla declinatoria di giurisdizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dei ricorrenti principali. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali a sostegno del vizio denunciato, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti principali; la Corte ne ha escluso la violazione nel caso concreto.

  • art. 59 L. 69/2009

    Il giudice che declina la giurisdizione deve indicare il giudice munito di giurisdizione, ma non anche il giudice competente all’interno del plesso giurisdizionale indicato.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su una domanda o eccezione integra vizio solo se la questione non sia assorbita; nel caso delle eccezioni e istanze istruttorie erano assorbite dal difetto di giurisdizione, mentre vi era omessa pronuncia sulle spese e sulla domanda ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata non è assorbita dalla declinatoria di giurisdizione, ma nel caso concreto è stata respinta perché presupponeva un esame del merito non consentito dal difetto di giurisdizione.

  • art. 385 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Richiamato nella liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando il giudice dichiara il difetto di giurisdizione, deve indicare il plesso giurisdizionale munito di giurisdizione, ma non è tenuto a individuare il giudice territorialmente competente all’interno di quel plesso.
  • Le questioni di rito o di merito rimangono assorbite dalla declaratoria di difetto di giurisdizione e non possono essere oggetto di una vera omessa pronuncia.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non è necessariamente assorbita dalla declinatoria di giurisdizione; tuttavia, se il suo accoglimento presuppone l’esame del merito della pretesa originaria, essa va respinta quando il merito non sia scrutinabile per difetto di giurisdizione.
  • Se la Corte di cassazione ravvisa un vizio processuale che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito senza rinvio.
  • L’omessa regolazione delle spese processuali integra un vizio autonomo che può essere corretto o deciso direttamente in sede di legittimità, quando i presupposti siano già interamente acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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