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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento commissariale prot. N. 0060192 del 23 luglio 2021; - della nota commissariale in data 22 giugno 2021; - della nota commissariale prot. n. 0056450 in data 13 luglio 2021; - del piano degli interventi della scelta progettuale Gavardo/Montichiari, con codice unico e cronoprogramma dei lavori di realizzazione del progetto in data 19 luglio 2021. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 ottobre 2021: - degli stessi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 novembre 2021: - del provvedimento commissariale prot. N. 0061918 del 29 luglio 2021; - del provvedimento 9 agosto 2021 sottoscritto dal direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia e protocollato al Gabinetto della Prefettura di Brescia al n. 64887 del 9 agosto 2021; - del provvedimento n. 43 del 5 ottobre 2021 adottato dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e in modalità asincrona; - del decreto del Commissario Straordinario per la progettazione l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda prot. n. 0081503 del 7 ottobre 2021; - del provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 0083931 del 15 ottobre 2021.

Giustizia amministrativa202100668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti commissariali e dell’Ufficio d’Ambito del 2021 relativi alla selezione, approvazione e avvio della soluzione progettuale Gavardo-Montichiari per il nuovo sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (commissario straordinario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ricorrente, insieme agli altri soggetti indicati in epigrafe, ha impugnato con ricorso introduttivo e motivi aggiunti una serie di note, provvedimenti, il piano degli interventi, l’indizione e la conclusione della conferenza di servizi preliminare, nonché atti relativi all’istituzione di un tavolo tecnico consultivo, contestando la scelta della soluzione progettuale Gavardo-Montichiari. Sono stati dedotti, tra gli altri, la nullità o illegittimità degli atti per carenza di potere del Commissario straordinario in materia di localizzazione dell’opera; la violazione dell’art. 4 del d.l. n. 32/2019 per mancato coinvolgimento del Provveditore regionale alle opere pubbliche e del Presidente della Regione; la mancata previa VAS; il contrasto con il Piano d’Ambito, il Regolamento regionale n. 6/2019, il PTCP e il PTR; l’uso di criteri comparativi arbitrari; difetto di motivazione e di istruttoria nella scelta delle Università incaricate dei pareri e nella valutazione degli impatti sul fiume Chiese, sulla falda e sulle condotte; omessa considerazione dei contributi partecipativi; violazioni della disciplina della conferenza di servizi; illegittimità derivata degli atti successivi; nonché sviamento e violazione del principio di tipicità in relazione all’istituzione del tavolo tecnico consultivo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via principale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, oltre all’inammissibilità o improcedibilità per carenza o sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il Collegio ha applicato l’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775/1933, secondo cui la giurisdizione del TSAP comprende le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla loro tutela. Nel caso concreto, gli atti impugnati riguardavano la sostituzione dell’esistente sistema di collettamento e depurazione con una nuova opera idraulica, caratterizzata da un diverso tracciato, da una diversa localizzazione degli impianti e dal recapito finale delle acque depurate nel fiume Chiese anziché nel Lago di Garda. Le acque reflue trattate sono state ritenute riconducibili alla nozione di acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, in relazione alla nozione di servizio idrico integrato e alle attività di fognatura e depurazione. La controversia, pertanto, aveva come oggetto sostanziale la regimazione, il convogliamento, la depurazione e la destinazione finale di acque pubbliche, mentre i profili urbanistici, ambientali ed espropriativi assumevano carattere strumentale. Anche la scelta della localizzazione delle opere e l’interferenza con il regime idrico rientravano nell’ambito della giurisdizione del TSAP. Ogni ulteriore questione processuale e di merito è stata dichiarata assorbita. Il processo può essere riproposto dinanzi al TSAP nelle forme e nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione e la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933

    La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende alle controversie relative ad atti amministrativi che incidono immediatamente e direttamente sul regime delle acque pubbliche e sulle opere idrauliche, anche quando gli atti siano adottati da autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque.

  • art. 4, comma 1, lett. f), l. n. 36/1994

    dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

    La nozione di servizio idrico integrato comprende anche la fognatura e la depurazione delle acque reflue; ciò rileva ai fini della qualificazione delle acque reflue trattate come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.

  • artt. 6 e 7 l. n. 36/1994

    La disciplina del servizio idrico integrato comprende le modalità di trattamento e riutilizzo delle acque reflue urbane depurate, confermando la loro rilevanza nella gestione delle acque pubbliche.

  • art. 14, comma 3, l. n. 241/1990

    Norma richiamata nel procedimento per l’indizione della conferenza di servizi preliminare; le relative questioni non sono state esaminate per il difetto di giurisdizione.

  • art. 14-bis, comma 2, lett. d), l. n. 241/1990

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla gestione della conferenza di servizi; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 14-ter l. n. 241/1990

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata convocazione della riunione in forma simultanea; la questione non è stata decisa per il difetto di giurisdizione.

  • art. 17-octies, comma 7, d.l. n. 80/2021

    Disposizione attributiva dei poteri al Commissario straordinario; le contestazioni sulla portata di tali poteri sono state assorbite dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie aventi a oggetto atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla cura delle acque.
  • Rientrano nella giurisdizione del TSAP gli atti che stabiliscono o modificano la localizzazione, il tracciato o le caratteristiche di opere idrauliche destinate al collettamento e alla depurazione delle acque pubbliche, nonché quelli che interferiscono con il regime idrico.
  • La nozione di acque pubbliche rilevante ai fini del riparto di giurisdizione comprende le acque reflue trattate nell’ambito del servizio idrico integrato, poiché le attività di fognatura, depurazione e riutilizzo concorrono alla gestione di acque destinate a usi di interesse generale.
  • Quando una controversia riguarda sostanzialmente la realizzazione di un sistema di convogliamento e depurazione delle acque pubbliche, i profili urbanistici, ambientali ed espropriativi eventualmente connessi hanno carattere strumentale e non sottraggono la controversia alla giurisdizione del TSAP.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo all’oggetto sostanziale e allo scopo concreto del potere esercitato: la giurisdizione del TSAP prevale quando la controversia concerne in modo pervasivo la regimazione e l’utilizzazione delle acque pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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