Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2013/2026 - Napoli, Sezione 4

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 11.09.2023 dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- -OMISSIS-”, -OMISSIS- -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2023/2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell'Amministrazione scolastica ad assegnare all'alunno -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali;

Giustizia amministrativa202304865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2023/2024, con contestazione dell'insufficiente assegnazione di docenti alla scuola e richiesta di 40 ore settimanali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore, affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, chiedeva l'annullamento del provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva assegnato 22 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024, nonché degli atti con cui le amministrazioni scolastiche avrebbero assegnato alla scuola un numero insufficiente di insegnanti di sostegno. Domandava inoltre la condanna dell'amministrazione all'assegnazione del sostegno per l'intero orario settimanale del docente specializzato, pari a 40 ore, anche in via cautelare. L'istanza cautelare era stata rinunciata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La controversia riguardava esclusivamente l'anno scolastico 2023/2024, ormai decorso al momento della decisione; pertanto la parte ricorrente non avrebbe più potuto conseguire alcuna utilità dall'eventuale accoglimento, neppure strumentale o morale. Il giudice ha inoltre rilevato che, dopo l'avviso reso ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la parte ricorrente non aveva formulato osservazioni contrarie. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale presupposto della condizione del minore e della richiesta di sostegno scolastico in rapporto di deroga per gravità; la sentenza non esamina nel merito l'entità del sostegno dovuto.

  • art. 73 c.p.a.

    possibile improcedibilità per s.d.i.

    Il giudice ha dato alle parti l'avviso della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prima di definire il giudizio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo quale base, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dal giudice.

Massime di principio

  • Quando il ricorso riguarda esclusivamente l'assegnazione di sostegno didattico per un anno scolastico ormai decorso, il sopravvenuto venir meno dell'utilità concreta dell'eventuale decisione determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche in assenza di utilità strumentale o morale residua.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse rilevata d'ufficio, il giudice deve avvisare le parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.; la mancata formulazione di osservazioni contrarie consente la definizione del giudizio in rito.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.