Sentenza n. 3882/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/8483 notificato in data 7 novembre 2025 Di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, ritenendo che la dichiarazione resa dal ricorrente imponesse la definizione del giudizio conforme alla rinuncia e reputando applicabile la sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso estinto per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell'adesione espressa dell'amministrazione resistente.
Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio, notificato il 7 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio e gli atti presupposti e conseguenziali, chiedendone l'annullamento. All'udienza camerale fissata per l'esame dell'istanza cautelare, tuttavia, ha dichiarato a verbale di rinunciare alla definizione del gravame. Non risultano esaminati motivi di legittimità relativi al diniego, poiché il giudizio è stato definito in conseguenza della rinuncia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.
Massime di principio
- La rinuncia alla definizione del gravame dichiarata dal ricorrente a verbale determina l'estinzione del giudizio, quando il giudice ne accerti la portata e la conformità processuale.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, purché le parti siano state previamente avvisate.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione resistente aderisca espressamente alla richiesta del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
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