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Sentenza

Sentenza del 30/06/2021 n. 18382 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento I.V.A. relativo all'anno 2004 per la cessione di un immobile; la ricorrente contestava, tra l'altro, la tardività della notifica dell'appello (disputa sulla data di spedizione/affidamento postale), la mancata motivazione su questioni secondarie (compenso dei commissari giudiziali), la mancata considerazione di documentazione probatoria (presunti acconti fatturati negli anni 2002-2003) e la nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio nella verifica fiscale svolta nei confronti della controparte contrattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla tardività della notifica, affermando che la prova del perfezionamento della notifica postale può essere fornita dal notificante mediante l'elenco delle raccomandate con timbro dell'ufficio postale e che la data rilevante è quella di affidamento del plico all'ufficio postale (15 luglio 2013). Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché extraneo alla controversia principale, il terzo e il quarto perché o non affrontano la ratio decidendi della sentenza impugnata o tentano di ottenere un nuovo esame delle prove in sede di legittimità o non specificano adeguatamente gli elementi su cui si fonda l'eccezione. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite (Euro 5.600,00) e all'eventuale versamento integrativo del contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla notifica; la Corte ha valutato la questione in relazione alla disciplina delle notificazioni e ha confermato che la prova del perfezionamento tramite elenco raccomandate timbrato dall'ufficio postale è valida

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    norma di legittimità invocata per censurare la motivazione e la corretta applicazione del diritto; la Corte ha rigettato i ricorsi che in realtà chiedevano un nuovo esame del merito e ha dichiarato inammissibili censure non pertinenti alla decisio iuris

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la questione estranea alla controversia principale e quindi inammissibile

  • art. 111 Cost.

    invocato con riferimento al diritto al giusto processo e alla motivazione; la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a sorreggere il ricorso di legittimità

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, n. 4

    D.P.R. n. 633/1972, art. 6, n. 4

    riferito alla disciplina I.V.A. e al momento di esigibilità dell'imposta; la Corte ha confermato che per anticipare l'effetto impositivo a periodi precedenti occorre prova di acconti/fatture emesse e non basta la mera ricostruzione documentale non provata

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    D.P.R. n. 633/1972, art. 52

    richiamato in relazione alla produzione di documenti e termini di decadenza; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulle produzioni tardive o sull'assenza di atti preliminari ulteriori a carico della ricorrente

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    invocata in tema di responsabilità e nullità degli atti impositivi; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente specificata per poter incidere sull'avviso notificato alla ricorrente

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e 1-bis

    D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater e 1-bis

    norme richiamate per la gestione del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento integrativo da parte della ricorrente

Massime di principio

  • La prova della notifica a mezzo posta si dà efficacemente mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro dell'ufficio postale: la data rilevante è quella di affidamento del plico all'ufficio postale.
  • In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame del merito e delle prove: i motivi che in realtà mirano a rinnovare la valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per ritenere anticipata l'esigibilità dell'I.V.A. rispetto al trasferimento della proprietà è necessaria prova documentale specifica (es. fatture per acconti); senza tale prova l'amministrazione può legittimamente considerare la cessione avvenuta in unica soluzione nel periodo in cui è stata trasferita la proprietà.
  • Le censure processuali (mancata partecipazione al contraddittorio di terzi, nullità dell'accertamento per rapporti con la controparte) devono essere adeguatamente specificate e collegare fatti e diritto; argomentazioni generiche o non fondate sui fatti decisivi sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
  • Le eccezioni relative alla motivazione devono essere pertinenti alla decisione impugnata: questioni estranee alla ratio decidendi non reggono in sede di legittimità.

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