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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Stefano Caiffa aveva opposto il decreto penale di condanna del 12/09/2022 per la contravvenzione di guida in stato di ebrezza (fatto contestato il 23/12/2021) e contestualmente aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p. Il GIP, constatata l'assenza dell'imputato presso l'Ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), ha dichiarato esecutivo il decreto penale. In cassazione l'imputato deduce due motivi: (1) violazione degli artt. 591, comma 1, lett. d) e 589, comma 3 c.p.p., perché il GIP avrebbe dichiarato esecutivo il decreto sulla base di una inesistente rinuncia all'opposizione; (2) violazione dell'art. 464-bis c.p.p., sostenendo che, anche in caso di esito negativo della messa alla prova o di mancato svolgimento favorevole, il giudice non può dichiarare esecutivo il decreto ma deve assicurare il naturale sviluppo dell'opposizione emettendo il decreto di giudizio immediato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto correttamente applicabile il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di esito negativo della messa alla prova, il giudice non deve dichiarare esecutivo il decreto penale opposto ma deve disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie mediante emissione del decreto di giudizio immediato. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    L'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sospende il processo; tuttavia, in caso di esito negativo o di mancato sviluppo positivo della messa alla prova, il giudice non deve dichiarare esecutivo il decreto penale opposto ma procedere alla prosecuzione del processo, emettendo il decreto di giudizio immediato.

  • art. 464-septies, comma 2 cod. proc. pen.

    "2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso."

    In caso di prova negativa la norma impone al giudice di ordinare la ripresa del processo dal momento in cui era stato sospeso, obbligando quindi la continuazione del rito ordinario.

  • art. 464-octies, commi 1-4 cod. proc. pen.

    "1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti."

    La disciplina prevede la possibilità di revoca della sospensione anche d'ufficio, con udienza fissata ai sensi dell'art.127 c.p.p.; una volta divenuta definitiva la revoca, il procedimento riprende dal punto di sospensione e finiscono le prescrizioni imposte durante la messa alla prova.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    Nel contesto dell'opposizione al decreto penale, il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato se il procedimento deve proseguire nella forma ordinaria dopo la sospensione con messa alla prova.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per censurare la dichiarazione di esecutività fondata, a suo dire, su una presunta rinuncia all'opposizione: la Corte richiama che non può ritenersi rinuncia senza precisa prova e che la dichiarazione di esecutività richiede il rispetto delle condizioni procedurali.

  • art. 589, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dichiarazione di esecutività del decreto penale; la Corte, valorizzando la giurisprudenza, conferma che la dichiarazione esecutiva non può sostituire la pronuncia di prosieguo del processo prevista a fronte della sospensione con messa alla prova infruttuosa.

Massime di principio

  • Se l'imputato oppone un decreto penale e chiede la sospensione con messa alla prova, l'eventuale esito negativo della messa alla prova non legittima la dichiarazione di esecutività del decreto penale: il giudice deve ordinare la prosecuzione del processo e, nell'ipotesi di opposizione, emettere il decreto di giudizio immediato.
  • L'inammissibilità o il mancato esito positivo della richiesta di messa alla prova non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale; l'opposizione rimane valida e va trattata secondo le ordinarie forme processuali.
  • L'assenza dell'imputato presso l'U.E.P.E. o il mancato svolgimento formale della messa alla prova non possono essere trattati come una rinuncia tacita all'opposizione: la dichiarazione di esecutività richiede verifiche procedurali e non può fondarsi su presunzioni non dimostrate.
  • In caso di errori del giudice nel dichiarare esecutivo il decreto nonostante la disciplina sulla messa alla prova, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti per il regolare prosieguo del processo.
  • Il giudice deve rispettare le prescrizioni procedurali previste per la revoca della sospensione (es. fissazione di udienza ai sensi dell'art.127 e comunicazioni alle parti), prima di dichiarare la prosecuzione o adottare decisioni definitive.

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