Cassazione Penale, Sentenza n. 5758/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari con due motivi: (1) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e carenza di motivazione sulla attendibilità della persona offesa, sostenendo che le sue dichiarazioni erano contraddittorie e prive di riscontri; (2) omissione di motivazione in ordine al rigetto della doglianza di appello che chiedeva l'esclusione della recidiva reiterata, senza che la Corte si confrontasse con l'epoca delle condanne pregresse e con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per verificare l'accresciuta capacità criminale.
La decisione
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la valutazione della credibilità della persona offesa (anche per il riscontro nelle dichiarazioni di un terzo, Giuseppe Di Giovanni) e il ricorrente non si è specificamente confrontato con tali ragioni. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione circa il mantenimento dell'aumento di pena per la recidiva reiterata; perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla recidiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame sul punto. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, la recidiva reiterata va computata come circostanza ad effetto speciale e produce l'aumento del termine prescrizionale; la pena edittale di riferimento (anni 6 e mesi 8) aumentata di un terzo porta a anni 8, mesi 10 e giorni 20; il termine minimo di prescrizione è quindi pari a anni 8, mesi 10 e giorni 20 e il termine massimo, ai sensi dell'art. 161 ultimo comma, a anni 14, mesi 9 e giorni 23. Essendo il fatto commesso l'11 novembre 2010, il reato non è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte di cassazione ritiene che la motivazione della Corte d'appello sia stata adeguata e che il ricorrente non abbia contrapposto ragioni specifiche tali da rendere ammissibile il motivo
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
richiamato per il principio secondo cui sono inammissibili i motivi generici o non specifici che non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata
art. 133 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della recidiva (in particolare valutazione della "maggiore capacità criminale"); la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non si è confrontata con tali criteri quando ha mantenuto la recidiva
art. 625 cod. pen.
normativa sulla fattispecie di furto pluriaggravato; le aggravanti ad "effetto speciale" previste dal primo comma sono state considerate ai fini della determinazione della pena edittale
art. 63 quarto comma cod. pen.
dispone il limite massimo di aumento per concorso di circostanze ad effetto speciale; la Corte ha affermato che ai fini del calcolo della prescrizione va considerato l'aumento massimo previsto da tale disposizione
art. 157 terzo comma cod. pen.
prevede che l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze non incida sul calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha richiamato questo principio per escludere che il mancato aumento concreto della pena in sede di bilanciamento incida sulla prescrizione
art. 157 secondo comma cod. pen.
stabilisce che le circostanze ad effetto speciale incidono sul termine minimo di prescrizione; la Corte l'ha applicata alla recidiva reiterata
art. 161 cod. pen.
disciplinando il termine massimo di prescrizione, la Corte ha utilizzato l'art. 161 ultimo comma per calcolare il termine massimo dopo gli aumenti dovuti alla recidiva
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
richiamato in relazione al principio ne bis in idem; la Corte afferma che l'applicazione della recidiva ai fini prescrizionali non viola il principio e che la prescrizione non rientra nella tutela oggettiva della sentenza europea Zolotoukhine
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; le censure generiche o che semplicemente ripetono quanto già detto in appello sono inammissibili.
- La valutazione della credibilità della persona offesa spetta al giudice del merito; la cassazione interviene solo se emerge mancanza di motivazione o palese illogicità. Se la testimonianza è corroborata da riscontri, il giudice d'appello può ritenere la stessa attendibile.
- La pronuncia sulla recidiva (soprattutto recidiva reiterata) richiede una motivazione specifica: va esaminata l'epoca delle condanne pregresse e applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; l'omissione di questa motivazione comporta l'annullamento con rinvio.
- Ai fini del calcolo della prescrizione, le circostanze ad effetto speciale (compresa la recidiva reiterata) vanno considerate nel loro massimo effetto cumulativo previsto dalle disposizioni rilevanti e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione; l'esito del bilanciamento tra circostanze non incide sul computo della prescrizione.
- Se il reato non è estinto per prescrizione e la Corte di cassazione annulla solo in parte (es. sulla recidiva), il processo viene rinviato per nuovo esame limitato al punto censurato.
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