Cassazione Civile, Ordinanza n. 34679/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un ex componente del collegio sindacale di una società poi fallita aveva insinuato al passivo un credito per compensi professionali maturati per l'attività svolta nel periodo 2007-2015, chiedendone l'ammissione in parte in via privilegiata e in parte in via chirografaria. Il giudice delegato aveva escluso il credito, accogliendo l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 99 l. fall., aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che l'inerzia del collegio sindacale rispetto alla mancata riscossione di un rilevante credito sociale integrasse un inadempimento idoneo a giustificare il diniego del compenso almeno per l'annualità 2014, nonostante l'impostazione per cui il controllo sindacale va valutato anno per anno. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato nullità del decreto per motivazione contraddittoria e illogica, assumendo che il tribunale avesse prima affermato la necessaria valutazione separata delle annualità e poi avesse fondato il diniego del compenso 2014 su inadempimenti relativi agli esercizi precedenti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1460 e 2403 c.c., sostenendo che non poteva negarsi il compenso per l'esercizio 2014 sulla base di condotte riferite a periodi anteriori e non a quell'annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione del decreto impugnato fosse contraddittoria o illogica, perché il tribunale aveva sì richiamato il principio della riferibilità annuale degli inadempimenti, ma aveva poi accertato che la condotta omissiva del collegio sindacale si era protratta anche nell'annualità 2014, cioè proprio nel periodo per cui era richiesto il compenso residuo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché riproponeva sotto forma di violazione di legge le stesse censure già svolte con il primo e non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sulla continuità della condotta omissiva anche nell'anno non prescritto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
è la norma processuale che disciplina l'opposizione allo stato passivo; la decisione impugnata è stata resa in tale procedimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro di validità della motivazione, ma la Corte esclude il vizio denunciato.
art. 111, comma 6, Cost.
è evocato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
delimita i vizi dedotti: nullità della sentenza/decreto e violazione di legge.
art. 1460 c.c.
richiamato per sostenere l'eccezione di inadempimento e il diniego del compenso in caso di mancata esecuzione della prestazione.
art. 2403 c.c.
richiamato come norma che impone al collegio sindacale l'obbligo di vigilanza e controllo, valutabile in relazione alle singole annualità.
art. 2406 c.c.
richiamato nel percorso argomentativo del tribunale come strumento di reazione dei sindaci in presenza di irregolarità gestorie.
art. 2409 c.c.
richiamato nel percorso argomentativo del tribunale come rimedio di denuncia al tribunale in caso di gravi irregolarità nella gestione.
art. 2751 bis n. 2 c.c.
richiamato per la collocazione privilegiata della quota di credito relativa al biennio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Cass. 3922/2024
richiamata come precedente sulla permanenza degli effetti pregiudizievoli delle condotte gestorie e sulla necessità di azione di contrasto degli organi di controllo.
Massime di principio
- In tema di compenso del sindaco di società, l'eventuale eccezione di inadempimento va valutata con riferimento alla singola annualità per la quale il compenso è richiesto, ma ciò non impedisce che una condotta omissiva di vigilanza possa essere considerata continuativa se si protrae anche nell'anno in contestazione.
- La motivazione non è contraddittoria quando il giudice richiama il principio della valutazione annuale della prestazione e, al contempo, accerta in fatto che l'omissione del controllo è perdurata proprio nell'esercizio per cui si chiede il compenso.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se si limita a riproporre, sotto diversa veste, le stesse doglianze di merito già esaminate e non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Gli organi di controllo societario devono attivarsi con gli strumenti loro riconosciuti dall'ordinamento quando la gestione mostri gravi irregolarità o inerzia pregiudizievole, e la mancata attivazione può integrare inadempimento rilevante ai fini del compenso.
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