Sentenza n. 191/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento: - DEL PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL CREDITO-OMISSIS-; - DELLA NOTA-OMISSIS-, DI RICHIESTA RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE; - DEL VERBALE DELLA GUARDIA DI FINANZA -OMISSIS-, RELATIVO ALLE OPERAZIONI COMPIUTE E ALL’ACQUISIZIONE DOCUMENTALE; - DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL -OMISSIS-, COMPRENSIVO DEGLI ALLEGATI; - DI TUTTI I VERBALI DI VERIFICA E ISPEZIONE INTERENTI AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’IRREGOLARE PERCEZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021; - DELLA SEGNAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CALTANISSETTA-OMISSIS-; - DEL RAPPORTO -OMISSIS-; - DI OGNI ATTO, ANCHE SCONOSCIUTO, CHE INDIVIDUA ULTERIORI DEBITI E DISPONE COMPENSAZIONE; - DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE, ANCORCHÈ NON CONOSCIUTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento definitivo di un credito per indebita percezione di contributi comunitari relativi alle campagne 2019, 2020 e 2021 e conseguente richiesta di restituzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici e controllanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento AGEA di accertamento definitivo di un credito pari a € 52.780,16, oltre interessi, nonché la richiesta di restituzione delle somme, i verbali e gli atti della Guardia di Finanza e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito. La controversia riguardava l’accertamento dell’irregolare percezione di aiuti comunitari agricoli, in relazione alla mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal regime di aiuto e all’applicazione della clausola antielusiva di cui all’art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché della decadenza prevista dall’art. 75 d.P.R. 445/2000. In giudizio è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha applicato il consolidato criterio di riparto secondo cui, in materia di contributi pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando il finanziamento è riconosciuto sulla base di criteri obiettivi e l’amministrazione deve soltanto verificare la presenza dei relativi presupposti, senza discrezionalità sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. La stessa giurisdizione opera quando la restituzione o la revoca derivano dall’accertamento dell’inadempimento del beneficiario, dalla violazione delle condizioni di erogazione o dalla creazione artificiosa dei presupposti per ottenere il beneficio. Nel caso concreto il regime degli aiuti era ancorato a criteri predeterminati, tra cui la legittima titolarità o disponibilità dei terreni, la superficie minima e altri parametri oggettivi. Inoltre, la decadenza-restituzione aveva natura vincolata e sanzionatoria, conseguendo all’accertamento della non veridicità o artificiosità delle condizioni dichiarate, senza necessità di ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico. Il TAR ha precisato che il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in considerazione del rilievo d’ufficio della questione di giurisdizione e dell’erronea indicazione del TAR quale giudice competente contenuta nel provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, entro il termine perentorio indicato.
art. 60 Reg. (UE) n. 1306/2013
Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione
La disposizione fonda la decadenza dal beneficio in presenza di condizioni create artificiosamente per ottenere l’aiuto; la relativa applicazione è stata qualificata come esercizio di potere vincolato.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
La non veridicità della dichiarazione determina la decadenza dai benefici già ottenuti, senza margini di ponderazione discrezionale.
art. 3 l. n. 898/1986
Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito
Prevede la restituzione dell’indebito percepito nell’ambito delle misure FEAGA e attribuisce all’amministrazione il compito di determinare le somme dovute ed emettere l’ingiunzione di pagamento.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato in relazione alla fase cautelare d’appello, nella quale il giudice ha rinviato l’approfondimento delle questioni controverse, compreso il dubbio sulla giurisdizione, alla fase di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla restituzione o revoca di contributi pubblici, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia quando il beneficio è riconosciuto sulla base di criteri obiettivi e predeterminati e l’amministrazione deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti, senza discrezionalità sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione.
- La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando la revoca o la restituzione del contributo conseguono all’inadempimento delle condizioni di erogazione, alla non veridicità delle dichiarazioni, allo sviamento dei fondi o alla creazione artificiosa delle condizioni necessarie per ottenere il beneficio.
- La decadenza-restituzione di aiuti agricoli disposta in applicazione di norme che collegano automaticamente la perdita del beneficio all’accertamento di dichiarazioni non veritiere o di condizioni artificiosamente create costituisce esercizio di un potere vincolato e non implica una ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico; la posizione del beneficiario è pertanto qualificabile come diritto soggettivo.
- La giurisdizione amministrativa in materia di contributi pubblici ricorre, invece, quando la controversia investe l’esercizio di una discrezionalità amministrativa nella scelta dei beneficiari o nella ponderazione comparativa degli interessi, oppure quando il beneficio viene annullato o revocato per illegittimità originaria o per sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico, non per inadempimento del beneficiario.
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