Ordinanza n. 248/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti e provvedimenti: 1. Comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 07/04/2026 del Dirigente del Settore Patrimonio e demanio del Comune di Taranto; 2. Comunicazione nota prot. n. -OMISSIS- del 07/04/2026 del Dirigente del Servizio pubblico e imprese; 3. Comunicazione prot. n. -OMISSIS-del 21/03/2026 del Dirigente del Settore Patrimonio e demanio del Comune di Taranto; 4. Comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 16/03/2026 del Dirigente del Settore Patrimonio e demanio del Comune di Taranto; ove occorra e per quanto di ragione, quali atti presupposti e connessi: 5. Comunicazione n. -OMISSIS- del 22/4/2025 del Dirigente del Settore Patrimonio e demanio del Comune di Taranto; 6. Comunicazione n. -OMISSIS- del 22/4/2025 del Dirigente del Settore Patrimonio e demanio del Comune di Taranto; 7. Comunicazione n. -OMISSIS-del 19/11/2025 del Dirigente del Settore Patrimonio e demanio del Comune di Taranto; 8. ogni altro atto comunque premesso, connesso e conseguente agli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 5, 6. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 21\4\2026 : impugnativa ordinanza di rilascio e sgombero del compendio comunale denominato “-OMISSIS-”, ai sensi degli artt. 823, comma 2, e 828, comma 1, c.c. n. 8 del 20/4/2026 del Dirigente del Settore Patrimonio e demanio del Comune di Taranto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazioni comunali relative alla scadenza e al mancato rinnovo della concessione, revoca della licenza di somministrazione e ordinanza di rilascio e sgombero del compendio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, plurime comunicazioni del Comune di Taranto concernenti la concessione per l’occupazione di suolo pubblico e il relativo procedimento di rinnovo, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza dirigenziale di rilascio e sgombero del compendio comunale, adottata ai sensi degli artt. 823, comma 2, e 828, comma 1, c.c. La struttura era detenuta in forza di una convenzione di concessione sottoscritta il 10 ottobre 2017 all’esito di una procedura di gara, con obbligo di pagamento del canone concessorio. Dagli atti emerge inoltre la revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e l’interdizione allo svolgimento dell’attività di bar nell’area già concessa. Il Comune ha fondato i provvedimenti anche sulle risultanze delle attività ispettive dei NAS dei Carabinieri e dell’ASL di Taranto, nonché su un decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Taranto e sul relativo ordine di esecuzione del pubblico ministero, dai quali risultavano numerose difformità edilizie e violazioni igienico-sanitarie. Il ricorrente contestava la legittimità degli atti comunali e chiedeva la sospensione della loro efficacia. La nota del 19 novembre 2025 era inoltre oggetto di contestazione, sebbene il Comune l’avesse adottata in via provvisoria nelle more del procedimento relativo all’eventuale rinnovo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un sommario esame, il ricorso non è apparso fondato. Il Collegio ha ritenuto che, una volta scaduta la concessione per l’occupazione di suolo pubblico, il concessionario o il suo avente causa non disponessero né di un diritto d’insistenza né di un’aspettativa al rinnovo. Ha giudicato legittimamente adottati, sia in ragione della scadenza del titolo concessorio sia, soprattutto, in ragione delle gravi irregolarità risultanti dagli accertamenti dei NAS, dell’ASL e dagli atti del procedimento penale cautelare, i provvedimenti concernenti il rilascio della struttura, la revoca della licenza di somministrazione, l’interdizione dell’attività di bar e l’ordinanza di rilascio e sgombero del compendio comunale. La nota del 19 novembre 2025 è stata qualificata come atto interinale e provvisorio, destinato a regolare i rapporti nelle more della definizione del procedimento di rinnovo; il definitivo diniego di ogni rinnovo, proroga o prosecuzione del rapporto era stato espresso con la nota del 16 marzo 2026, ritenuta esente dalle censure dedotte. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché la prosecuzione dell’attività appariva improbabile e comunque non opportuna, considerato il sequestro con apposizione dei sigilli sulla quasi totalità dell’area e la presenza di irregolarità igienico-sanitarie non documentalmente sanate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.
art. 823, comma 2, c.c.
Richiamato quale base normativa dell’ordinanza comunale di rilascio e sgombero del compendio comunale.
art. 828, comma 1, c.c.
Richiamato quale ulteriore base normativa dell’ordinanza comunale di rilascio e sgombero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Alla scadenza di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico, il concessionario o il suo avente causa non vantano un diritto d’insistenza né un’aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo del titolo.
- La legittimità del rilascio e dello sgombero di un bene comunale può essere sostenuta non solo dalla scadenza della concessione, ma anche da gravi irregolarità edilizie e igienico-sanitarie risultanti da accertamenti ispettivi e da provvedimenti di sequestro preventivo, quando tali irregolarità non risultino documentalmente sanate.
- Un atto comunale adottato nelle more della definizione del procedimento relativo all’eventuale rinnovo della concessione può avere natura meramente interinale e provvisoria; il successivo atto che esclude definitivamente rinnovo, proroga o prosecuzione del rapporto costituisce la determinazione conclusiva sulla relativa pretesa.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non sussiste quando la prosecuzione dell’attività è resa improbabile o comunque non opportuna da un sequestro con apposizione dei sigilli e da violazioni igienico-sanitarie non sanate.
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