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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36092/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. per reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione di cocaina) valutati in sentenze definitive (sent. n.169/22 del 15/02/2022 divenuta definitiva il 03/11/2022 e sent. n.218/22 del 17/05/2022 divenuta definitiva il 06/06/2022) con fatti commessi tra il 16/04/2019, il 14/05/2019 e il 16/04/2020. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la domanda ritenendo che l'intervallo temporale (circa un anno) e la natura delle condotte indichino una generale inclinazione a delinquere e scelte autonome, escludendo un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la motivazione del Giudice dell'esecuzione per non avere adeguatamente valutato e risposto alla deduzione del ricorrente circa la prossimità temporale e la omogeneità dei fatti (in particolare l'episodio di maggio 2019 collocato tra gli altri). Richiamando la giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nel giudizio, non può ignorare la valutazione svolta in sede di cognizione e deve motivare specificamente se intende discostarsene, la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che permette la richiesta al giudice dell'esecuzione di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati. La Corte interpreta che il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma non può trascurare la valutazione già compiuta in sede di cognizione: se intende discostarsene deve fornire motivazione specifica e puntuale, soprattutto per fatti temporaneamente prossimi e omogenei.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce attività di detenzione, cessione e traffico di sostanze stupefacenti. Qui i fatti contestati (cessioni di cocaina) rientrano nella tipologia disciplinata da questa disposizione.

  • art. 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto. Implica contestazione della corretta applicazione e interpretazione delle norme procedurali da parte del giudice di merito.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Rilevante in tema di concorso e continuazione tra reati; la richiamata disciplina del cumulo/continuazione è al centro della questione relativa al riconoscimento del vincolo tra più illeciti e alle conseguenze sanzionatorie.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al diritto a un equo processo e alla necessità di motivazione adeguata; la Corte richiede motivazione specifica come elemento di garanzia del corretto esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha autonomia decisionale, ma non può ignorare o tralasciare valutazioni già compiute in sede di cognizione: tali valutazioni sono indicazioni che devono essere affrontate e, se si intende discostarsene, va data motivazione specifica e circostanziata.
  • La prossimità temporale e l'omogeneità materiale degli episodi (stesso tipo di droga, modalità simili, piccole cessioni) rafforzano la tesi della riconducibilità a un medesimo disegno criminoso; il mero riferimento a un arco temporale più ampio non è di per sé sufficiente a escludere la continuazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione ritiene di non riconoscere il vincolo della continuazione, deve indicare ragioni specifiche e significative per ciascun episodio omogeneo che intende escludere dalla stessa continuità, altrimenti la decisione è esposta a annullamento in cassazione.
  • La mancanza di una risposta puntuale alle deduzioni difensive relative alla temporalità e alla omogeneità delle condotte costituisce vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità.
  • In caso di annullamento per carenze motivazionali è previsto il rinvio per nuovo esame; per ragioni di imparzialità il rinvio deve essere a diverso giudice (richiamo alla giurisprudenza costituzionale).
  • Quando in sede di cognizione è già stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti simili e prossimi, il ricorrente ha una base probatoria e giuridica solida che il giudice dell'esecuzione dovrà valutare con particolare attenzione.

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