Cassazione Civile, Ordinanza n. 15032/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento del V livello del CCNL Telecomunicazioni, con decorrenza dall'1.1.2005, quale "Specialista di attività tecniche integrate". La Corte d'appello aveva negato il superiore inquadramento ritenendo non provati i requisiti della declaratoria contrattuale invocata, in particolare l'adeguata autonomia e decisionalità e lo svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità, nonché la riconducibilità delle mansioni alle attività di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale con competenze ICT e configurazione/riconfigurazione software. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del CCNL 2005, sostenendo che la Corte territoriale avesse letto in modo parziale la clausola, trascurando che la differenza tra IV e V livello non dipenderebbe solo dall'autonomia ma anche dalle competenze, e che il V livello riguarderebbe servizi integrati telefonia/traffico dati, attività che egli assumeva di avere svolto. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che, quando si deduce la violazione di un contratto collettivo, il ricorrente deve rispettare un onere di specificità particolarmente rigoroso e, ai fini dell'art. 369 c.p.c., deve depositare il testo integrale del contratto collettivo invocato; nel caso concreto, il ricorso si limitava a richiamare solo estratti dell'art. 23 del CCNL e non trascriveva integralmente la clausola né depositava il contratto completo. La Corte ha inoltre osservato che l'interpretazione delle clausole collettive richiede una lettura complessiva delle disposizioni e che, in precedenti relativi allo stesso art. 23 e alle medesime mansioni, era già stato valorizzato il requisito dell'autonomia e decisionalità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 del CCNL Telecomunicazioni 2005
La declaratoria del V livello va letta nella sua interezza e comprende, oltre ai profili tecnici e alle competenze ICT, anche requisiti di adeguata autonomia e decisionalità e di svolgimento di compiti specialistici di elevata tecnicalità.
artt. 1362 c.c. e ss.
Le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate secondo i canoni legali di ermeneutica negoziale, con lettura complessiva e coordinata delle disposizioni.
art. 1363 c.c.
Assume rilievo preminente il criterio dell'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, specialmente nella contrattazione collettiva.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione il deposito del contratto collettivo è necessario a pena di improcedibilità e deve riguardare il testo integrale del CCNL invocato.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo deve mettere il giudice di legittimità in condizione di esaminare il testo completo della clausola invocata, mediante deposito integrale del contratto collettivo e adeguata trascrizione delle disposizioni rilevanti.
- L'interpretazione delle clausole del contratto collettivo non può essere parziale o atomistica, ma deve considerare l'intero sistema delle declaratorie e dei livelli professionali, privilegiando il canone dell'interpretazione sistematica.
- Nei giudizi di inquadramento professionale, i requisiti di autonomia, decisionalità e contenuto specialistico della prestazione costituiscono elementi essenziali della comparazione tra livelli quando la declaratoria contrattuale li preveda espressamente.
- La mancata produzione del testo integrale del contratto collettivo richiamato nel ricorso può determinare l'improcedibilità del ricorso per cassazione, perché impedisce il controllo nomofilattico sulla corretta interpretazione della clausola.
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