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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2890/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano, l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro di immobili. Secondo i ricorrenti tale declaratoria d'inammissibilità era illegittima perché pronunciata senza udienza e senza consentire il contraddittorio e la produzione di documenti (violazione art.127 c.p.p., art.324 c.p.p. e art.111 Costituzione). Sostengono di non essere terzi rispetto al sequestro e di non aver potuto dimostrarlo per la decisione de plano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per due ordini di ragioni: 1) preliminarmente, il difensore che ha sottoscritto i ricorsi non era munito della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione in favore di terzi interessati, pertanto mancava la legittimazione a impugnare (art.100 c.p.p.); 2) comunque, anche sul merito, la declaratoria d'inammissibilità de plano è legittima quando ricorra un vizio attinente all'impugnabilità soggettiva/oggettiva, alle forme o all'interesse ad impugnare, ai sensi dell'art.127, comma 9, c.p.p. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Stabilisce che i terzi interessati devono stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale; la Corte ha applicato tale regola per escludere la legittimazione all'impugnazione del difensore privo di procura speciale.

  • art. 127 cod. proc. pen., comma 9

    Consente al giudice di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo con ordinanza anche senza formalità di procedura; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso de plano quando l'inammissibilità riguarda vizi propri dell'impugnazione.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio; la Corte non ha ritenuto che il richiamo impedisse la declaratoria de plano per vizi di legittimazione/forma dell'impugnazione.

  • art. 111 Costituzione

    Invocata dai ricorrenti per il principio del giusto processo/contraddittorio; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione de plano quando la questione riguarda l'inammissibilità per vizi formali o di legittimazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la misura delle ammende; la Corte ha applicato questa norma condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 ciascuno.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Richiamata in via analogica per spiegare la necessità della procura speciale nel processo civile; la Corte ha usato il parallelismo per sostenere l'obbligo della procura speciale per i terzi nel procedimento penale di restituzione.

Massime di principio

  • Per i terzi interessati alla restituzione di beni sequestrati è obbligatoria la procura speciale al difensore per proporre ricorso in cassazione; senza essa il ricorso è inammissibile.
  • Il giudice può dichiarare l'inammissibilità di un'impugnazione de plano (senza udienza) quando il vizio riguarda l'impugnabilità oggettiva o soggettiva, le forme/termini dell'atto o l'interesse ad impugnare (art.127 c.p.p., comma 9).
  • La declaratoria de plano non viola automaticamente il diritto al contraddittorio: se l'inammissibilità è dovuta a vizi dell'impugnazione, l'assenza di udienza è compatibile con le garanzie costituzionali.
  • È prudente allegare e produrre tempestivamente la documentazione probatoria dell'interesse/legittimazione (es. titoli di proprietà) già in primo grado e verificare la correttezza della procura prima di impugnare.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o vizi sostanziali nella rappresentanza, si può essere condannati non solo alle spese ma anche a ammende ex art.616 c.p.p.; valutare il rischio prima di proporre impugnazioni temerarie.

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