Cassazione Penale, Sentenza n. 42876/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva escluso la continuazione fra più reati commessi dal Polino ritenendoli eterogenei e temporalmente troppo distanti. Il ricorso censura: 1) errata valutazione della contiguità cronologica perché il giudice avrebbe computato anche le date di deposito delle sentenze di condanna aumentando artificiosamente l'arco temporale (in realtà i reati si sarebbero consumati tra il 2008 e il 2011); 2) valutazione errata dell'eterogeneità dei reati e delle modalità esecutive, avendo il giudice ritenuto che forniture di pompe di scarico, impianti fotovoltaici e un episodio in contesto associativo non fossero riconducibili a un disegno criminoso unitario; 3) mancata valorizzazione di elementi probatori indicativi di continuazione, come la ripetuta partecipazione del medesimo concorrente (Massimiliano Straziuso) in tre dei quattro fatti e il movente/programma criminoso di sfruttare una compagine sociale per commettere ripetute truffe nel settore delle energie alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sotto alcuni profili e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze in diversa composizione. La Corte ha censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione per sovrastima dell'arco temporale (avendo conteggiato impropriamente le date di deposito delle sentenze), per l'assenza di prova documentale di una citata associazione dedita al narcotraffico e per la mancata considerazione della presenza ripetuta dello stesso concorrente in tre fatti. La Corte ha ordinato che il nuovo giudizio si svolga osservando i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Gargiulo) relativi agli indicatori della continuazione, lasciando comunque al giudice del rinvio la piena discrezionalità nel decidere.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato in quanto norma che disciplina la continuazione tra reati; la Corte richiama la necessità di verificare la sussistenza di un "disegno criminoso" e degli indicatori esterni che ne consentono il riconoscimento, non ammettendo deduzioni affrettate basate su singoli elementi isolati.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale in base alla quale è stata proposta l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte precisa che anche in sede esecutiva l'accertamento richiede un'analisi approfondita degli indici di continuazione, secondo i criteri di giurisprudenza di legittimità.
Sez. U., sent. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio di diritto richiamato in punto di continuazione: il riconoscimento della continuazione richiede la verifica combinata di indicatori concreti quali omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la programmabilità originaria dei reati nelle linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare isolatamente uno degli indici se i reati appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 03/07/2013
Richiama il principio che impone la rinnovazione del giudizio davanti a un diverso giudice fisico in caso di annullamento con rinvio, motivando l'ordine di designare diversa persona per il nuovo esame.
Massime di principio
- La valutazione della continuazione deve basarsi sulla data di commissione dei reati, non sul deposito delle sentenze; l'arco temporale va misurato sulle condotte, non su atti processuali successivi.
- La riconducibilità dei reati a un unico "disegno criminoso" si valuta combinando più indicatori (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità esecutive, sistematicità, movente e presenza di medesimi partecipanti), non sulla base di un solo elemento.
- Modalità esecutive diverse non escludono automaticamente la continuazione se è possibile cogliere un modus operandi o un progetto criminogeno di massima che colleghi le condotte.
- La presenza ricorrente dello stesso concorrente o l'identità di meccanismi fraudolenti sono elementi che devono essere adeguatamente considerati come indici di programmazione originaria.
- In caso di motivazione deficitaria o valutazioni illogiche del giudice dell'esecuzione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il provvedimento per un nuovo esame, con indicazione dei criteri giurisprudenziali da rispettare e con designazione di diverso giudice fisico.
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