Regolamento (UE) 2020/146
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 della Commissione del 3 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 333/2010, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e del regolamento (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda le autorizzazioni del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna una serie di autorizzazioni già concesse per il preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi. Le modifiche riguardano soprattutto la sostituzione del rappresentante nell’Unione europea del titolare dell’autorizzazione e, per i polli da ingrasso, la riduzione del tenore minimo efficace da 5 × 10^8 CFU/kg a 3 × 10^8 CFU/kg di mangime. È inoltre previsto un regime transitorio per consentire la commercializzazione e l’utilizzo delle scorte conformi alla disciplina previgente fino a esaurimento.
Modifica delle autorizzazioni del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi, con aggiornamento del titolare/rappresentante UE e riduzione del tenore minimo per i polli da ingrasso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano il preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), le premiscele e i mangimi composti contenenti tale additivo. Incide sulle autorizzazioni già rilasciate per specifiche categorie di animali: suinetti svezzati, scrofe, suinetti lattanti, cani, suini da ingrasso, galline ovaiole, pesci ornamentali, polli da ingrasso, pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna. Si applica nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Sono previste misure transitorie per le scorte prodotte ed ეტichettate prima del 24 febbraio 2020 conformemente alle norme precedenti.
Modifica delle autorizzazioni del Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 della Commissione interviene su una serie di autorizzazioni già esistenti relative al preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), additivo per mangimi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione, richiamando le valutazioni dell’EFSA e l’assenza di esigenze di sicurezza tali da imporre un’applicazione immediata, dispone sia un aggiornamento amministrativo del rappresentante UE del titolare dell’autorizzazione sia una modifica sostanziale del tenore minimo per i polli da ingrasso.
Contesto normativo e presupposti della modifica
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. Il preparato Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) risultava già autorizzato per diverse destinazioni d’uso: suinetti svezzati, scrofe, suinetti lattanti e cani, suini da ingrasso, galline ovaiole e pesci ornamentali, polli da ingrasso, nonché pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna.
La Commissione segnala che il 31 agosto 2018 Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. ha chiesto di ridurre il tenore minimo dell’additivo per i polli da ingrasso da 5 × 10^8 a 3 × 10^8 CFU/kg di mangime. Successivamente, il 26 marzo 2019, la medesima società ha chiesto di modificare il nome del rappresentante nell’Unione europea, indicando Pen & Tec Consulting S.L.U. come nuovo rappresentante. Le domande erano corredate da dati giustificativi.
Valutazione scientifica e amministrativa
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso, nel parere del 22 gennaio 2019, che la concentrazione ridotta di 3 × 10^8 CFU/kg di mangime può essere efficace nei polli da ingrasso. L’EFSA ha inoltre ritenuto non necessari requisiti specifici di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo presentata dal laboratorio di riferimento.
Quanto alla modifica del rappresentante, la Commissione la qualifica espressamente come modifica puramente amministrativa, che non comporta una nuova valutazione dell’additivo. In entrambi i casi, la Commissione rileva che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Modifiche agli atti autorizzativi già vigenti
Il regolamento modifica i seguenti atti:
- regolamento (UE) n. 333/2010;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312;
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/897;
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/893;
- regolamento (UE) n. 184/2011.
Le modifiche consistono, per tutti gli atti indicati, nella sostituzione del nominativo del rappresentante nell’Unione europea nei titoli e/o negli allegati, aggiornando il riferimento a Pen & Tec Consulting S.L.U. In relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2019/893, viene inoltre sostituito nella settima colonna dell’allegato il tenore minimo da 5 × 10^8 a 3 × 10^8.
Misure transitorie per scorte e prodotti già immessi
Per evitare effetti immediati sulle giacenze, il regolamento prevede che la sostanza Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), le premiscele che la contengono e i mangimi composti contenenti tale sostanza, se prodotti ed etichettati prima del 24 febbraio 2020 in conformità alle norme previgenti, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del rappresentante UE del titolare dell’autorizzazione
In tutti i regolamenti modificati il titolare dell’autorizzazione resta Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ma il rappresentante nell’Unione europea viene sostituito da Pen & Tec Consulting S.L.U. in luogo di Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office. La modifica riguarda i titoli e le colonne degli allegati dei regolamenti (UE) n. 333/2010, (UE) n. 184/2011, (UE) 2016/897, (UE) 2017/2312, (UE) 2018/1081 e (UE) 2019/893.
Riduzione del tenore minimo per i polli da ingrasso
Per il preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) autorizzato per i polli da ingrasso, il tenore minimo indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 è ridotto da 5 × 10^8 a 3 × 10^8 CFU/kg di mangime. La modifica recepisce il parere EFSA del 22 gennaio 2019, che ha ritenuto efficace la nuova concentrazione.
Base giuridica e valutazione della Commissione
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Considerato che le domande presentate nel 2018 e nel 2019 soddisfano le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento, le modifiche sono adottate senza nuova valutazione del profilo di sicurezza dell’additivo, trattandosi nel secondo caso di un aggiornamento meramente amministrativo del rappresentante.
Misure transitorie
Le scorte del preparato, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 24 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima di tale data, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento. La previsione vale per le autorizzazioni richiamate nel regolamento e risponde all’assenza di motivi di sicurezza che impongano un’applicazione immediata delle modifiche.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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