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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/179

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione del 3 febbraio 2020 recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata (Berliner Kümmel)

Normativa europea32020R0179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica "Berliner Kümmel", registrata come bevanda spiritosa. La Commissione ha esaminato la domanda della Germania, l’ha ritenuta conforme al quadro applicabile e, non essendo state presentate opposizioni, ha adottato l’approvazione formale. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica registrata "Berliner Kümmel" per una bevanda spiritosa

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica "Berliner Kümmel", quale indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata, limitatamente all’approvazione della modifica del relativo disciplinare/scheda tecnica. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione, in quanto il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno di essi. Rileva per i soggetti interessati dalla produzione, commercializzazione, controllo e tutela della bevanda spiritosa denominata "Berliner Kümmel". Il testo non disciplina altre indicazioni geografiche né altri settori merceologici.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Berliner Kümmel"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/179 della Commissione approva una modifica del disciplinare relativo all’indicazione geografica registrata "Berliner Kümmel", bevanda spiritosa. L’intervento si colloca nel quadro della transizione normativa dal regolamento (CE) n. 110/2008 al regolamento (UE) 2019/787 e conclude il procedimento avviato su domanda della Germania.

Contesto normativo e procedimento

La Commissione richiama anzitutto che la domanda tedesca, presentata il 28 settembre 2017, è stata esaminata ai sensi dell’articolo 21, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, allora applicabile alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Successivamente, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/787 il 25 maggio 2019, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 è stato abrogato con effetto dall’8 giugno 2019; tuttavia, l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce che le schede tecniche presentate entro tale data nell’ambito di domande proposte ai sensi del regolamento precedente sono considerate disciplinari.

Pubblicazione della domanda e assenza di opposizioni

Verificata la conformità della domanda al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, in combinato con l’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. Poiché non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la Commissione ha potuto approvare la modifica senza ulteriori contestazioni.

Dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del disciplinare relativo alla denominazione "Berliner Kümmel". L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del disciplinare relativo alla denominazione "Berliner Kümmel" (articolo 1).

Base normativa e procedimento

La Commissione opera sulla base del regolamento (UE) 2019/787, in particolare dell’articolo 30, paragrafo 2, applicabile mutatis mutandis alle modifiche del disciplinare. La domanda della Germania del 28 settembre 2017 è stata esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 110/2008; la proposta è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, di tale regolamento e dell’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Assenza di opposizioni

Poiché non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la modifica del disciplinare viene approvata senza ulteriori passaggi procedurali (considerando 4).

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiebevande spiritoseindicazioni geograficheetichettaturamercato interno

Testo integrale

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