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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/145

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/145 della Commissione del 3 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di rapporti e informazioni alla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale

Normativa europea32020R0145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole tecniche per la trasmissione di dati alla NEAFC, in attuazione del regime di controllo previsto dal regolamento (UE) n. 1236/2010. La modifica recepisce il nuovo sistema elettronico di dichiarazione basato sulla norma UN/FLUX, approvato dalla NEAFC, e fissa un termine per i preparativi tecnici degli Stati membri. È prevista una fase transitoria fino alla data che sarà comunicata dalla Commissione dopo la decisione della NEAFC, con possibilità di anticipare l’uso del nuovo formato per i dati del sistema di controllo dei pescherecci.

Modifica le modalità di trasmissione di rapporti e informazioni alla Commissione e al segretariato NEAFC per la pesca nell’Atlantico nordorientale, introducendo il nuovo sistema elettronico basato su UN/FLUX.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione che trasmettono al segretariato della NEAFC rapporti e dati relativi alle attività di pesca nella zona di regolamentazione della NEAFC, nell’ambito del regolamento (UE) n. 1236/2010 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012. Riguarda in particolare i formati di scambio dati e i sistemi di comunicazione per giornale di pesca, notifica preliminare, dichiarazione di trasbordo, dichiarazione di sbarco e dati del sistema di controllo dei pescherecci. Restano applicabili, fino alla data di avvio del nuovo sistema, le norme generali e i codici degli allegati X e XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/145 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, che detta le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 in materia di controllo e coercizione nella zona della convenzione per la futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale. L’intervento è motivato dall’adozione, da parte della NEAFC, di un nuovo sistema elettronico di dichiarazione basato sulla norma UN/FLUX, destinato a sostituire progressivamente i precedenti formati di trasmissione dati.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 impone specifiche misure di controllo per monitorare le attività di pesca dell’Unione nella zona di regolamentazione della NEAFC. Le modalità tecniche di applicazione erano già state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012; il presente atto interviene per adeguare tali modalità al nuovo sistema elettronico approvato in sede NEAFC, assicurando la continuità e l’uniformità degli scambi informativi tra Stati membri, Commissione e segretariato della NEAFC.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano gli Stati membri che trasmettono rapporti e dati al segretariato della NEAFC nell’ambito del regime di controllo delle attività di pesca nell’Atlantico nordorientale. Sono interessati, in particolare, i flussi informativi relativi a:

  • giornale di pesca;
  • notifica preliminare;
  • dichiarazione di trasbordo;
  • dichiarazione di sbarco;
  • dati del sistema di controllo dei pescherecci.

Regime transitorio e mantenimento delle regole precedenti

Fino alla data che sarà comunicata dalla Commissione dopo la decisione della NEAFC, restano in vigore i formati di scambio e i sistemi di comunicazione previsti dalle norme generali dell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, con utilizzo dei codici dell’allegato XI. Questa previsione consente di mantenere operativo il sistema esistente fino alla piena attivazione del nuovo impianto tecnico.

Nuovo sistema elettronico basato su UN/FLUX

Il cuore della modifica consiste nell’introduzione di due nuovi formati standardizzati:

  • per i dati relativi al giornale di pesca, alla notifica preliminare, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco, è previsto l’XSD del campo attività di pesca sulla base della norma UN/FLUX P1000-3;
  • per i dati del sistema di controllo dei pescherecci, è previsto l’XSD del campo posizione del peschereccio sulla base della norma UN/FLUX P1000-7.

Gli scambi di dati devono essere conformi ai documenti di attuazione FLUX adottati dalla NEAFC.

Obblighi degli Stati membri e termine tecnico

Gli Stati membri devono completare entro il 1º novembre 2020 tutti i preparativi tecnici necessari per rendere possibile l’uso dei nuovi formati e sistemi di comunicazione. L’utilizzo obbligatorio dei nuovi formati decorre tuttavia solo dalla data che sarà comunicata dalla Commissione a seguito della decisione adottata dalla NEAFC.

Deroga anticipata per il controllo dei pescherecci

È prevista una deroga specifica per il formato di comunicazione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci: gli Stati membri possono iniziare a usarlo già dalla data di entrata in vigore del regolamento, senza attendere la data generale di applicazione. In tal caso, devono informare la Commissione della data di avvio effettivo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012

L’articolo 16 è riscritto per disciplinare la comunicazione al segretariato della NEAFC. Si conferma che, fino alla data di avvio del nuovo sistema, restano applicabili i formati generali dell’allegato X e i codici dell’allegato XI del regolamento n. 433/2012.

Nuovi formati di scambio dati e sistemi di comunicazione

Gli Stati membri devono completare entro il 1º novembre 2020 tutti i preparativi tecnici per utilizzare: a) per giornale di pesca, notifica preliminare, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco, l’XSD del campo attività di pesca basato sulla norma UN/FLUX P1000-3; b) per i dati del sistema di controllo dei pescherecci, l’XSD del campo posizione del peschereccio basato sulla norma UN/FLUX P1000-7. Gli scambi devono essere conformi ai documenti di attuazione FLUX adottati dalla NEAFC.

Decorrenza dell’utilizzo obbligatorio dei nuovi formati

I nuovi formati e sistemi devono essere utilizzati dagli Stati membri a decorrere dalla data che sarà comunicata dalla Commissione dopo la decisione adottata dalla NEAFC. La Commissione comunicherà agli Stati membri la data di avvio del periodo di attuazione dopo la decisione della NEAFC.

Deroga per i dati del sistema di controllo dei pescherecci

In deroga alle regole generali, gli Stati membri possono usare il nuovo formato per i dati del sistema di controllo dei pescherecci già dalla data di entrata in vigore del regolamento. Devono comunicare alla Commissione la data da cui tale formato è effettivamente utilizzato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo e vigilanzacooperazione internazionalescambio di dati elettronici

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