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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/151

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/151 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, tutte le specie avicole, tutte le specie di pesci e tutti i crostacei e che abroga i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299 (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell’Unione europea da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del probiotico/additivo zootecnico Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 per diverse specie animali, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Stabilisce le condizioni di impiego, i livelli minimi di inclusione, le modalità analitiche e le misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente abroga una serie di precedenti regolamenti che avevano autorizzato il medesimo additivo per impieghi parzialmente diversi.

Rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi per specifiche specie animali, con abrogazione di precedenti atti autorizzativi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda l’uso del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, tutte le specie avicole, tutti i pesci e tutti i crostacei, alle condizioni tecniche e quantitative indicate nell’allegato. Il regolamento disciplina anche il rinnovo per gli usi già autorizzati e prevede specifiche prescrizioni di impiego, inclusi i dispositivi di protezione per gli utilizzatori. Sono esclusi dall’ambito autorizzato gli usi non contemplati nell’allegato, mentre per talune categorie di animali e forme di impiego si applicano limiti specifici (ad esempio solo mangimi solidi per i pesci).

Rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha confermato la sicurezza per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, rilevando tuttavia possibili rischi di esposizione per inalazione e l’assenza di conclusioni definitive su irritazione cutanea/oculare e sensibilizzazione cutanea.

Contesto normativo e presupposti del rinnovo

Il regolamento richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale. Il Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 era già stato autorizzato in precedenza per differenti specie e usi, mediante una serie di atti che il nuovo regolamento intende sostituire e razionalizzare. La Commissione conclude che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito dell’autorizzazione

L’autorizzazione rinnovata riguarda il prodotto identificato come Pediococcus acidilactici CNCM I-4622, titolare Danstar Ferment AG, rappresentata nell’Unione europea da Lallemand SAS. L’uso è autorizzato per tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, per tutte le specie avicole, per tutti i pesci e per tutti i crostacei, secondo le condizioni tecniche dell’allegato. Per i suini, il gruppo funzionale è quello degli "stabilizzatori della flora intestinale"; per pesci e crostacei l’additivo rientra negli "altri additivi zootecnici".

Condizioni di impiego, dosaggi e limitazioni

L’allegato definisce la composizione dell’additivo come preparato contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g, in forma solida rivestita e non rivestita. Per l’impiego in mangime completo per i suini è stabilito un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg; per l’acqua di abbeveraggio il testo richiede una dispersione omogenea. Per i pesci l’additivo può essere utilizzato soltanto nei mangimi solidi. L’allegato indica inoltre che nelle istruzioni per l’uso devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sicurezza degli utilizzatori e misure di protezione

Pur confermando la sicurezza dell’additivo per gli animali, i consumatori e l’ambiente, la Commissione recepisce il rilievo EFSA secondo cui gli utilizzatori possono essere esposti per inalazione e non è stato possibile escludere integralmente rischi di irritazione o sensibilizzazione cutanea. Per questo gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; qualora tali misure non siano sufficienti a eliminare o ridurre al minimo il rischio, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale.

Metodo di analisi e controlli

Per il controllo ufficiale e la verifica del contenuto della sostanza attiva, l’allegato richiama il conteggio mediante metodo di semina per spatolamento con MRS agar (EN 15786:2009) e l’identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Tali metodi si applicano al conteggio nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua.

Abrogazioni e decorrenza

Con l’articolo 2 sono abrogati i precedenti regolamenti di autorizzazione relativi al medesimo additivo: i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011, nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici". Per le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, l’additivo è qualificato nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale"; per tutti i pesci e tutti i crostacei è collocato nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici".

Condizioni tecniche e dosaggi

L’allegato fissa la composizione dell’additivo come preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g, in forma solida rivestita e non rivestita. Per le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, il tenore minimo nel mangime completo è pari a 1 × 10^9 CFU/kg e quello massimo a 5 × 10^8 CFU/kg nelle indicazioni riportate in tabella. Per tutte le specie avicole è previsto il medesimo metodo di analisi e la caratterizzazione come cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622.

Prescrizioni di impiego e sicurezza

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se l’additivo è usato nell’acqua di abbeveraggio, deve esserne assicurata la dispersione omogenea. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale. Per i pesci l’additivo è utilizzato soltanto nei mangimi solidi.

Metodo di analisi e identificazione

L’allegato prevede per il conteggio della sostanza attiva nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua il metodo di semina per spatolamento su MRS agar (EN 15786:2009). L’identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 25 febbraio 2030.

Abrogazione degli atti precedenti

L’articolo 2 abroga i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011, nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesanità e benessere animalesicurezza alimentaremercato interno

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