Regolamento (UE) 2020/151
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/151 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, tutte le specie avicole, tutte le specie di pesci e tutti i crostacei e che abroga i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299 (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell’Unione europea da Lallemand SAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del probiotico/additivo zootecnico Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 per diverse specie animali, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Stabilisce le condizioni di impiego, i livelli minimi di inclusione, le modalità analitiche e le misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente abroga una serie di precedenti regolamenti che avevano autorizzato il medesimo additivo per impieghi parzialmente diversi.
Rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi per specifiche specie animali, con abrogazione di precedenti atti autorizzativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai titolari dell’autorizzazione nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda l’uso del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, tutte le specie avicole, tutti i pesci e tutti i crostacei, alle condizioni tecniche e quantitative indicate nell’allegato. Il regolamento disciplina anche il rinnovo per gli usi già autorizzati e prevede specifiche prescrizioni di impiego, inclusi i dispositivi di protezione per gli utilizzatori. Sono esclusi dall’ambito autorizzato gli usi non contemplati nell’allegato, mentre per talune categorie di animali e forme di impiego si applicano limiti specifici (ad esempio solo mangimi solidi per i pesci).
Rinnovo dell’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione del Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il provvedimento si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha confermato la sicurezza per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, rilevando tuttavia possibili rischi di esposizione per inalazione e l’assenza di conclusioni definitive su irritazione cutanea/oculare e sensibilizzazione cutanea.
Contesto normativo e presupposti del rinnovo
Il regolamento richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che regola autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale. Il Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 era già stato autorizzato in precedenza per differenti specie e usi, mediante una serie di atti che il nuovo regolamento intende sostituire e razionalizzare. La Commissione conclude che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione rinnovata riguarda il prodotto identificato come Pediococcus acidilactici CNCM I-4622, titolare Danstar Ferment AG, rappresentata nell’Unione europea da Lallemand SAS. L’uso è autorizzato per tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, per tutte le specie avicole, per tutti i pesci e per tutti i crostacei, secondo le condizioni tecniche dell’allegato. Per i suini, il gruppo funzionale è quello degli "stabilizzatori della flora intestinale"; per pesci e crostacei l’additivo rientra negli "altri additivi zootecnici".
Condizioni di impiego, dosaggi e limitazioni
L’allegato definisce la composizione dell’additivo come preparato contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g, in forma solida rivestita e non rivestita. Per l’impiego in mangime completo per i suini è stabilito un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg; per l’acqua di abbeveraggio il testo richiede una dispersione omogenea. Per i pesci l’additivo può essere utilizzato soltanto nei mangimi solidi. L’allegato indica inoltre che nelle istruzioni per l’uso devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Sicurezza degli utilizzatori e misure di protezione
Pur confermando la sicurezza dell’additivo per gli animali, i consumatori e l’ambiente, la Commissione recepisce il rilievo EFSA secondo cui gli utilizzatori possono essere esposti per inalazione e non è stato possibile escludere integralmente rischi di irritazione o sensibilizzazione cutanea. Per questo gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; qualora tali misure non siano sufficienti a eliminare o ridurre al minimo il rischio, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale.
Metodo di analisi e controlli
Per il controllo ufficiale e la verifica del contenuto della sostanza attiva, l’allegato richiama il conteggio mediante metodo di semina per spatolamento con MRS agar (EN 15786:2009) e l’identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Tali metodi si applicano al conteggio nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua.
Abrogazioni e decorrenza
Con l’articolo 2 sono abrogati i precedenti regolamenti di autorizzazione relativi al medesimo additivo: i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011, nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici". Per le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, l’additivo è qualificato nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale"; per tutti i pesci e tutti i crostacei è collocato nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici".
Condizioni tecniche e dosaggi
L’allegato fissa la composizione dell’additivo come preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g, in forma solida rivestita e non rivestita. Per le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, il tenore minimo nel mangime completo è pari a 1 × 10^9 CFU/kg e quello massimo a 5 × 10^8 CFU/kg nelle indicazioni riportate in tabella. Per tutte le specie avicole è previsto il medesimo metodo di analisi e la caratterizzazione come cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622.
Prescrizioni di impiego e sicurezza
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Se l’additivo è usato nell’acqua di abbeveraggio, deve esserne assicurata la dispersione omogenea. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale. Per i pesci l’additivo è utilizzato soltanto nei mangimi solidi.
Metodo di analisi e identificazione
L’allegato prevede per il conteggio della sostanza attiva nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi e nell’acqua il metodo di semina per spatolamento su MRS agar (EN 15786:2009). L’identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 25 febbraio 2030.
Abrogazione degli atti precedenti
L’articolo 2 abroga i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011, nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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