Regolamento (UE) 2020/150
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/150 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Andrés Pintaluba SA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo zootecnico destinato a talune specie avicole. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché del potenziale sensibilizzante respiratorio per gli utilizzatori, e impone quindi misure di protezione adeguate. L’additivo è classificato nel gruppo funzionale dei promotori della digestione ed è autorizzato alle condizioni dettagliate nell’allegato, con validità fino al 25 febbraio 2030.
Autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 come additivo per mangimi per specifiche specie avicole.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056 quale additivo per l’alimentazione animale. L’autorizzazione riguarda i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e le specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e resta in vigore sino alla fine del periodo di autorizzazione indicato nell’allegato, fissato al 25 febbraio 2030. Sono rilevanti anche gli obblighi di protezione degli utilizzatori connessi alla manipolazione del prodotto.
Autorizzazione della 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056
Il regolamento di esecuzione autorizza l’impiego di un preparato di 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a specifiche specie avicole. La Commissione fonda l’intervento sul regolamento (CE) n. 1831/2003, richiamando il procedimento di autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e il parere scientifico dell’EFSA del 2 aprile 2019.
Presupposti della decisione
Dalla valutazione scientifica risulta che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’EFSA ha tuttavia evidenziato che l’additivo può essere un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie; per questo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione per evitare effetti nocivi sugli utilizzatori. È inoltre confermato che l’additivo può migliorare l’utilizzo del fosforo e che non sono necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’uso è limitato a:
- polli da ingrasso;
- pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione;
- specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione.
Il titolare dell’autorizzazione è Andrés Pintaluba SA e il prodotto è identificato con il numero 4a31.
Composizione, tenori e unità di attività
L’allegato specifica che la sostanza attiva è la 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056. La composizione minima del preparato è pari a:
- 20 000 U/g per la forma solida;
- 20 000 U/ml per la forma liquida.
Per i mangimi completi con umidità del 12% è previsto un tenore minimo di 250 U/kg. Ai fini del regolamento, 1 unità corrisponde alla quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato, a pH 5,5 e a 37 °C.
Prescrizioni operative e tutela degli utilizzatori
Per ridurre i rischi per gli utilizzatori, l’allegato impone che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali misure non consentono di eliminare o ridurre al minimo i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Metodi di analisi
Il regolamento disciplina anche i metodi di quantificazione dell’attività della fitasi:
- per l’additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, VDLUFA 27.1.4;
- per le premiscele: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, VDLUFA 27.1.3;
- per gli alimenti per animali: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato, EN ISO 30024.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
Il periodo di autorizzazione del prodotto è fissato al 25 febbraio 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Valore giuridico del regolamento
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni ivi previste.
Specie destinatarie e condizioni d’uso
L’allegato limita l’uso ai polli da ingrasso, alle pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e alle specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione. Il tenore minimo indicato è pari a 250 U/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Composizione e identificazione del prodotto
L’additivo è identificato con il numero 4a31, il titolare dell’autorizzazione è Andrés Pintaluba SA e la sostanza attiva è la 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 12056. La composizione minima dichiarata è di 20 000 U/g per la forma solida e 20 000 U/ml per la forma liquida.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Poiché l’EFSA ha indicato il prodotto come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, l’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate; se tali misure non bastano, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi
L’allegato rinvia a metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato per la quantificazione dell’attività: VDLUFA 27.1.4 per l’additivo, VDLUFA 27.1.3 per le premiscele ed EN ISO 30024 per gli alimenti per animali.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 25 febbraio 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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