Regolamento (UE) 2020/147
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione del 3 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe (al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti) e vacche da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell’autorizzazione S.I. Lesaffre) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi, dopo la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione riguarda i suinetti svezzati, le scrofe e le vacche da latte, sulla base del parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia alle condizioni d’uso proposte. Contestualmente, il testo aggiorna il quadro normativo precedente sopprimendo le corrispondenti voci nei regolamenti del 2004 e 2005 e introduce un periodo transitorio per l’adeguamento degli operatori.
Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi per suinetti svezzati, scrofe e vacche da latte, con adeguamento di precedenti regolamenti di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano mangimi contenenti il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407. Riguarda in particolare i mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe e vacche da latte, con effetto anche sui mangimi per scrofe impiegati per ottenere benefici per i suinetti lattanti. Sono interessati gli Stati membri in quanto il regolamento è direttamente applicabile; è previsto un regime transitorio per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 24 agosto 2020 secondo le norme precedenti, con possibilità di commercializzazione e utilizzo fino a esaurimento scorte. Il regolamento modifica inoltre i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 sopprimendo la precedente voce relativa allo stesso ceppo, ora riclassificato con nuova autorizzazione.
Autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione autorizza, a seguito di rivalutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe e vacche da latte. Il provvedimento si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 22 gennaio 2019, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto in relazione alle specie interessate.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e prevede, all’articolo 10, paragrafo 2, la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Il preparato in questione era già stato autorizzato, in precedenza, per suinetti svezzati, scrofe e vacche da latte tramite i regolamenti (CE) n. 2148/2004, n. 1288/2004 e n. 1811/2005, ed era stato poi iscritto come prodotto esistente nel registro degli additivi per mangimi. La nuova autorizzazione sostituisce e aggiorna il quadro previgente.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il parere EFSA, secondo cui il preparato, alle condizioni d’uso proposte, non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può migliorare i parametri produttivi nei suinetti svezzati e nelle scrofe, con beneficio per i suinetti lattanti, e che due studi in vivo mostrano un effetto positivo sulle prestazioni delle vacche da latte. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. È stata anche verificata la relazione del laboratorio di riferimento sui metodi di analisi.
Ambito dell’autorizzazione e condizioni tecniche
L’allegato qualifica il prodotto come additivo zootecnico del gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale" e ne indica il numero di identificazione 4b1702. Il titolare dell’autorizzazione è S.I. Lesaffre. Il preparato è una forma solida di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, con tenore minimo di 5 × 10^9 CFU/g di additivo; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali del ceppo indicato. Sono previsti metodi analitici specifici: conteggio mediante metodo di inclusione su piastra con agar all’estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009) e identificazione tramite PCR (CEN/TS 15790:2008).
Per i suinetti svezzati è fissato un tenore minimo di 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%; per le vacche da latte il tenore minimo è pari a 4 × 10^8 CFU/kg. Per le scrofe non è indicato un tenore minimo distinto in tabella, ma è previsto che l’additivo sia impiegato nei mangimi destinati alle scrofe al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti.
Obblighi pratici per gli operatori del settore dei mangimi
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso è subordinato a dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Modifiche agli atti precedenti e disciplina transitoria
Il regolamento sopprime le precedenti voci relative a Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 nei regolamenti (CE) n. 2148/2004, n. 1288/2004 e n. 1811/2005. Per evitare effetti immediati sugli operatori, viene introdotto un periodo transitorio: i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 24 agosto 2020, in conformità alle norme applicabili prima del 24 febbraio 2020, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato in allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.
Soppressione delle precedenti voci autorizzative
Gli articoli 2, 3 e 4 sopprimono, rispettivamente, negli allegati dei regolamenti (CE) n. 2148/2004, n. 1288/2004 e n. 1811/2005, la voce E 1702 relativa a Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47.
Periodo transitorio
L’articolo 5 consente che il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 24 agosto 2020 conformemente alle norme applicabili prima del 24 febbraio 2020, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni tecniche dell’autorizzazione
L’allegato fissa la composizione del prodotto, il tenore minimo di 5 × 10^9 CFU/g di additivo, il metodo di analisi, le specie destinatarie, i tenori minimi per i mangimi completi e le altre prescrizioni operative, incluse misure di protezione per gli utilizzatori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 feb 2020Regolamento (UE) 2020/145
- Regolamento · 3 feb 2020Regolamento (UE) 2020/146
- Regolamento · 3 feb 2020Regolamento (UE) 2020/148
- Regolamento · 3 feb 2020Regolamento (UE) 2020/179
- Regolamento · 4 feb 2020Regolamento (UE) 2020/151
- Regolamento · 4 feb 2020Regolamento (UE) 2020/150
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →