Sentenza n. 834/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 638/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, n. 638/2024, recante condanna al pagamento dei benefici economici della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 638/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto a ciascun docente il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando l'amministrazione al pagamento di 1.000 euro per ciascuno dei primi tre ricorrenti e di 1.500 euro per la quarta ricorrente, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non aveva dato esecuzione spontanea al titolo. I ricorrenti hanno documentato sia il passaggio in giudicato della sentenza sia l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale e puntuale esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, mediante il pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti, oltre interessi. Ha assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ministero, da esercitare entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il giudice ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite PAT secondo le modalità indicate nella sentenza; eventuali ritardi nell'esecuzione del titolo e della pronuncia possono integrare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per l'adempimento e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal titolo notificato integra, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche all'esecuzione di altre condanne pecuniarie quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, unitamente all'art. 91 c.p.c., della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese di lite a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato, la prova del passaggio in giudicato e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima il giudice amministrativo a ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, compresi gli interessi riconosciuti dal titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento spontaneo e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell'interessato entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La regola per cui il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente svolge l'incarico senza compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle contemplate dalla disciplina che la prevede espressamente.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la procedura prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può determinare responsabilità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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