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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27369/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito contro la società sostenendo che, dopo aver partecipato a una procedura selettiva bandita e pubblicizzata per l'assunzione di autisti di mezzi pesanti, aver superato le prove previste e essersi collocato utilmente in graduatoria, fosse stato illegittimamente sottoposto a un ulteriore colloquio psicologico, all'esito del quale era stato giudicato non idoneo. Chiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione dalla data indicata nel bando, la costituzione giudiziale del contratto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni maturate. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, qualificando l'avviso come offerta al pubblico e ritenendo illegittimo l'ulteriore filtro psicologico. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta necessità del litisconsorzio con gli altri partecipanti alla selezione; 2) violazione delle norme sul reclutamento nelle società a partecipazione pubblica, sostenendo che l'assunzione avrebbe violato limiti di spesa e vincoli pubblicistici; 3) violazione degli artt. 1175, 1375, 1336 e 2932 c.c., contestando la qualificazione dell'avviso come offerta al pubblico completa e vincolante; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il rigetto dell'eccezione di aliunde perceptum e delle relative istanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che la ricorrente non aveva trascritto o riassunto in modo puntuale la questione di litisconsorzio né indicato con precisione gli atti rilevanti. Ha respinto il secondo motivo, in continuità con un precedente relativo alla medesima procedura, affermando che i limiti di spesa e le norme sul reclutamento nelle società pubbliche non possono essere opposti per neutralizzare gli effetti di irregolarità commesse nella selezione e per evitare il ripristino giudiziale della situazione di legalità che doveva sussistere ab origine. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, pur prospettando violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto sulla natura e sul contenuto dell'avviso di selezione, senza articolare un vero vizio di violazione di legge né un motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che l'aliunde perceptum non è eccezione in senso stretto ed è rilevabile d'ufficio solo se le circostanze di fatto sono ritualmente acquisite al processo; nel caso concreto, però, non erano state allegate né provate circostanze idonee, né in primo né in secondo grado. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda mirava alla costituzione giudiziale del contratto di lavoro ritenuto dovuto in base alla procedura selettiva.

  • art. 1336 c.c.

    L'avviso di selezione è stato qualificato dalla Corte d'appello come offerta al pubblico, idonea a vincolare il soggetto che l'ha emessa nei limiti del suo contenuto.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per denunciare l'omesso esame di una questione riproposta in appello.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta necessità di integrazione del contraddittorio con altri partecipanti alla selezione.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per la dedotta nullità della sentenza per vizi processuali sul contraddittorio.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Indicato come parametro del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 18 co. 2 bis D.L. n. 112/2008

    Invocato dalla ricorrente per sostenere i limiti al reclutamento e alla spesa delle società partecipate.

  • art. 76 co. 4 e 7 D.L. n. 112/2008

    Invocato dalla ricorrente come disciplina ostativa all'assunzione rivendicata.

  • art. 9 D.L. n. 78/2010

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento dei vincoli di contenimento della spesa pubblica.

  • art. 14 D.L. n. 78/2010

    Richiamato dalla ricorrente in tema di limiti al reclutamento e alla spesa.

  • art. 4, comma 17, D.L. n. 138/2011

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere ulteriori restrizioni alle assunzioni.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato nel terzo motivo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non correttamente impostato come censura di violazione di legge.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato nel terzo motivo in tema di correttezza e buona fede nella procedura selettiva.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel quarto motivo per il rigetto dell'eccezione di aliunde perceptum.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel quarto motivo per contestare la valutazione delle prove e la mancata considerazione delle richieste istruttorie.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di violazione di legge; la Corte precisa che la doglianza deve confrontarsi con la ratio giuridica della sentenza e non con il mero accertamento in fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato implicitamente dalla Corte per evidenziare che la contestazione del fatto storico non poteva essere proposta come violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel definire il vizio di omessa pronuncia e i relativi oneri di specifica allegazione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in collegamento con il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di error in procedendo richiede una puntuale trascrizione o quantomeno un'esatta individuazione degli atti e delle domande/eccezioni rilevanti; il generico rinvio ad atti di merito non soddisfa il principio di autosufficienza.
  • Le limitazioni di spesa o i vincoli pubblicistici al reclutamento non possono essere opposti per consolidare un esito selettivo illegittimamente alterato e per impedire la costituzione giudiziale del rapporto che sarebbe sorto in caso di corretto svolgimento della procedura.
  • La censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira soltanto a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; per dedurre un errore di diritto occorre confrontarsi con la regula iuris applicata nella sentenza impugnata.
  • L'aliunde perceptum non costituisce eccezione in senso stretto e può essere rilevato d'ufficio solo se i fatti relativi risultano ritualmente acquisiti al processo; in mancanza di specifiche allegazioni e prove, la relativa doglianza non può essere accolta.
  • Quando una procedura selettiva contiene gli elementi essenziali per l'assunzione ed è qualificabile come offerta al pubblico, il soggetto che la ha bandita non può introdurre unilateralmente ulteriori requisiti o prove non previste, se ciò altera l'affidamento dei partecipanti e la correttezza della procedura.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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