Sentenza del 17/11/2021 n. 35007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Liguria che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso la cartella esattoriale relativa all'IVA dovuta dalla società M. Fiori s.a.s. (di cui M.G. era socio) per gli anni 1991-1993. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) tardività della notifica della cartella esattoriale oltre il termine di cui all'art. 25, comma 1, lett. c) D.P.R. 602/1973 con conseguente decadenza dell'agente per la riscossione; (2) illegittimità della riscossione nei confronti del socio coobbligato senza una nuova/notifica entro i termini previsti dall'art. 25 D.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la CTR: il termine di decadenza previsto dall'art. 25 D.P.R. 602/1973 decorre dal momento in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso il merito), e la decadenza è stata interrotta dalla notifica della cartella nei confronti dell'obbligato principale. Eventuali successive cartelle nei confronti di coobbligati hanno funzione esecutiva e non riaprono la decadenza già interrotta; la responsabilità dei soci nelle società in nome collettivo e nelle s.a.s. è illimitata e solidale, salvo diversa previsione, quindi il socio può essere esposto all'esazione senza necessità di una nuova notifica dell'atto impositivo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c)
Il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale decorre dal momento in cui l'accertamento diventa definitivo (passaggio in giudicato). La notifica della cartella al debitore principale interrompe definitivamente la decadenza, sicché successive notifiche ai coobbligati hanno funzione esecutiva e non riaprono la decadenza già interrotta.
art. 360 c.p.c. (richiamato come motivo di censura)
Richiamato nei motivi di cassazione per indicare le presunte violazioni di legge; la Corte ha ritenuto infondati i quesiti proposti ai sensi degli artt. indicati, confermando la corretta applicazione delle norme tributarie e civili.
art. 2291 c.c.
Principio della responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle società in nome collettivo e nelle s.a.s.; tale solidarietà opera anche per le obbligazioni tributarie in assenza di espressa deroga.
art. 2304 c.c.
Richiamato in relazione alle ordinarie condizioni della responsabilità sussidiaria/recupero: il socio è chiamabile all'esazione alle condizioni previste dal codice civile per l'azione di regresso/sussidiarietà, senza necessità di una nuova notifica dell'atto impositivo se il debito è già stato accertato.
Cass. civ. n. 19985/2013
Giurisprudenza che precisa come il termine di decadenza sia definitivamente interrotto con la notifica della cartella all'obbligato principale e che cartelle successive ai coobbligati sono strumentali all'esecuzione, assoggettate all'ordinaria prescrizione e non rilevanti ai fini della decadenza già interrotta.
Cass. civ. n. 10584/2007
Conferma la natura solidale della responsabilità dei soci per obbligazioni tributarie della società di persone, in assenza di deroga espressa.
Cass. civ. n. 19188/2006
Afferma che, essendo il debito del socio il medesimo della società di persone, il socio può essere sottoposto all'esazione del debito fiscale accertato nei confronti della società senza necessità di nuova notifica dell'atto impositivo originario.
Cass. SS.UU. n. 28709/2020
Sezioni Unite che hanno ribadito che il presupposto impositivo di una società di persone si realizza direttamente in capo ai soci, rafforzando l'idea della responsabilità fiscale diretta dei soci.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle società di persone (s.a.s., s.n.c.) i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni tributarie della società, salvo espressa deroga statutaria o normativa.
- Il termine di decadenza per l'emissione della cartella di pagamento (art. 25 D.P.R. 602/1973) decorre dalla definitività dell'accertamento (passaggio in giudicato) e può essere interrotto dalla notifica della cartella al debitore principale.
- Una volta che la decadenza è stata definitivamente interrotta con la notifica al debitore principale, successive notifiche ai coobbligati servono principalmente all'esecuzione e non riaprono la decadenza; tali notifiche successive sono assoggettate alle regole della prescrizione ordinaria.
- Non è sempre necessario notificare nuovamente l'atto impositivo originario al socio coobbligato quando il debito è già stato accertato in capo alla società; la legittimazione all'esazione del socio può derivare direttamente dall'accertamento della società.
- In una contestazione simile è essenziale verificare cronologia e destinatari delle notifiche: se la cartella è stata notificata tempestivamente al debitore principale e l'accertamento è divenuto definitivo, la posizione del coobbligato può essere compromessa anche senza nuova notifica dell'atto impositivo.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente/coobbligato dovrebbe documentare: a) la mancata o tardiva notifica dell'atto impositivo originario nei propri confronti se tale omissione è rilevante; b) eventuali esplicite norme o decisioni che derogano alla solidarietà tra soci; c) la tempestività delle impugnazioni e la decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione.
- Quando si agisce in giudizio è utile richiamare la giurisprudenza consolidata (in particolare pronunce di legittimità e Sezioni Unite) che ha chiarito la relazione tra accertamento della società e responsabilità fiscale dei soci.
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