Cassazione Penale, Sentenza n. 37122/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pinardi impugnava la sentenza del GIP che, in applicazione dell'art. 444 c.p.p., aveva sostituito la pena (14 giorni di arresto e 800 euro di ammenda) con il lavoro di pubblica utilità e aveva altresì disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 6 mesi senza tuttavia sospendere l'esecutività di tale sanzione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 186 c.d.s., comma 9-bis, sostenendo che, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, il giudice dovrebbe sospenderne l'efficacia fino alla valutazione dell'esito del lavoro sostitutivo, poiché soltanto all'esito della valutazione si può disporre il ripristino della pena o la riduzione della sanzione accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente). La Corte ha disposto direttamente la sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., rilevando che tale statuizione non richiede apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
Codice della strada, art. 186 (commi 2 lett. b) e 2-sexies, e comma 9-bis)
La norma (in particolare il comma 9-bis) prevede il beneficio premiale legato allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità e disciplina il ripristino della pena e della sanzione amministrativa in caso di inadempimento; ne consegue che, quando la pena è sostituita con lavoro di pubblica utilità, la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) va sospesa in esecuzione fino alla verifica dell'esito del lavoro, perché altrimenti la sanzione potrebbe essere eseguita prima della valutazione che ne potrebbe modificarne l'effetto.
Codice di procedura penale, art. 444
Fornisce il fondamento dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento) cui era riferita la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.
Codice di procedura penale, art. 620 lett. 1)
Consente alla Corte di Cassazione di sospendere l'efficacia di una statuizione impugnata quando questa non richiede valutazione discrezionale di merito; la Corte ha utilizzato tale disposizione per disporre direttamente la sospensione dell'esecutività della sanzione amministrativa accessoria.
Massime di principio
- Quando il giudice sostituisce una pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 c.d.s. comma 9-bis, deve sospendere l'efficacia esecutiva della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) fino alla verifica dell'esito del lavoro sostitutivo.
- L'omessa sospensione dell'esecutività della sanzione accessoria è vizio rilevante e può determinare l'annullamento limitato del provvedimento: la Cassazione può disporre la sospensione direttamente quando la statuizione non implica valutazione discrezionale del merito.
- La misura amministrativa non può essere eseguita prima che si sia concluso il sub-procedimento volto a certificare l'adempimento del lavoro di pubblica utilità, perché la valutazione può determinare il ripristino della pena o la riduzione della sanzione accessoria.
- In situazioni analoghe, difensori e giudici dovrebbero coordinare espressamente i tempi di esecuzione delle sanzioni penali e amministrative accessorie, prevedendo la sospensione dell'efficacia delle ultime sino alla valutazione del lavoro sostitutivo per evitare esecuzioni incompatibili.
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