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Sentenza

Sentenza del 16/08/2022 n. 42 - Comm. Trib. II grado di Trento

Agevolazioni fiscali - Miglioramento energetico del patrimonio immobiliare - Attestato di certificazione energetica - Collaudo - Decorrenza termine per la comunicazione all'ENEA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione della decorrenza del termine di novanta giorni per la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica (art.1, commi 344-345, L. n.296/2006) e se tale termine dovesse decorrere dalla data di fine lavori o dalla data del collaudo; verifica della necessità dell'attestato di certificazione energetica e dei requisiti del DM 19.2.2007

La decisione

la corte ha stabilito che, per fruire della detrazione, occorre l'attestato di certificazione energetica rilasciato da tecnico abilitato che attesti la conformità ai requisiti del DM 19.2.2007; acquisito l'attestato, la documentazione deve essere trasmessa all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Se l'intervento non richiede collaudo, la fine lavori va provata con idonea documentazione rilasciata dall'impresa esecutrice; quando invece il collaudo è previsto, la data di fine lavori coincide con il giorno del collaudo e da quella data decorrono i 90 giorni per l'invio all'ENEA. La sentenza interpreta dunque il termine di decorrenza in favore della completezza della documentazione e precisa che il collaudo è la condizione che completa la documentazione nei casi in cui è previsto.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 344 e 345, legge n. 296/2006

    Disciplina le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti; la sentenza richiama tali commi come base normativa per l'agevolazione e per l'obbligo di documentazione da acquisire e trasmettere.

  • decreto interministeriale 19 febbraio 2007

    Stabilisce i requisiti tecnici e la documentazione necessaria per certificare gli interventi. La corte ritiene che l'attestato di certificazione energetica rilasciato ai sensi di questo decreto sia imprescindibile per la trasmissione all'ENEA e per l'accesso alla detrazione.

  • art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986

    Citato solo per distinguere gli interventi di riqualificazione energetica (art.1 L.296/2006) dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinati dall'art.16-bis; la sentenza invita a non confondere le diverse discipline agevolative.

  • regole ENEA per la trasmissione della documentazione

    La normativa/istruzioni ENEA richiedono l'invio della documentazione completa entro 90 giorni dalla data di fine lavori; la sentenza interpreta la 'data di fine lavori' come coincidente con il giorno del collaudo quando il collaudo è previsto, altrimenti come la data indicata nella documentazione fornita dall'impresa esecutrice.

Massime di principio

  • Per gli interventi di riqualificazione energetica la decorrenza del termine di 90 giorni per l'invio della documentazione all'ENEA va calcolata dalla data di fine lavori: se è richiesto il collaudo, la data corretta è il giorno del collaudo; se il collaudo non è richiesto, occorre provare la fine lavori con documentazione rilasciata dall'impresa esecutrice.
  • L'attestato di certificazione energetica redatto da tecnico abilitato, che certifica la conformità ai requisiti del DM 19.2.2007, è presupposto indispensabile per la trasmissione della pratica all'ENEA e per il riconoscimento della detrazione.
  • In fase di pianificazione degli interventi è fondamentale prevedere e documentare tempestivamente il collaudo quando è richiesto, poiché esso completa la documentazione e avvia il termine utile per gli adempimenti verso ENEA.
  • Se la documentazione è incompleta o mancano atti formali (es. collaudo quando obbligatorio), l'ENEA o l'amministrazione possono ragionevolmente considerare l'invio tardivo: pertanto conservare e produrre certificati, verbali di collaudo o dichiarazioni dell'impresa è cruciale per difendere la fruizione delle detrazioni.
  • In caso di contestazione amministrativa sulla tempestività dell'invio, argomentare la decorrenza del termine facendo riferimento alla presenza o meno del collaudo e producendo l'attestato di certificazione energetica e la documentazione dell'impresa può essere la strategia vincente.

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