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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-221/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 giugno 2024. — Commissione europea contro Deutsche Telekom AG. — Impugnazione – Concorrenza – Articoli 266 e 340 TFUE – Sentenza che riduce l’importo di un’ammenda inflitta dalla Commissione europea – Rimborso da parte della Commissione dell’importo indebitamente percepito – Obbligo di versare interessi – Qualificazione – Risarcimento forfettario della privazione del godimento dell’importo dell’ammenda indebitamente pagata – Tasso applicabile. — Causa C-221/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto a Deutsche Telekom il diritto agli interessi sul rimborso parziale di un’ammenda antitrust. La Corte conferma che, dopo la riduzione dell’ammenda, la Commissione deve restituire l’importo indebitamente riscosso con interessi dal pagamento provvisorio al rimborso, in attuazione dell’articolo 266 TFUE. Conferma inoltre che il tasso applicabile può essere fissato per analogia richiamando l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012.

Impugnazione in materia di concorrenza: dopo la riduzione di un’ammenda, la Commissione deve rimborsare l’importo indebitamente percepito con interessi dal pagamento provvisorio al rimborso, e il tasso va determinato per analogia in base al regolamento finanziario/delegato applicabile.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire, in caso di riduzione con effetto ex tunc di un’ammenda della Commissione, se l’articolo 266 TFUE imponga alla Commissione di corrispondere alla società interessata interessi sul capitale indebitamente versato a titolo provvisorio, a decorrere dalla data del pagamento e fino al rimborso; se tali interessi abbiano natura compensativa o sanzionatoria; e quale tasso debba applicarsi, in particolare se possa farsi riferimento per analogia all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012 oppure al tasso dell’articolo 83, paragrafo 4.

Principio di diritto

In caso di annullamento o riduzione con effetto ex tunc di un’ammenda inflitta dalla Commissione, l’articolo 266 TFUE impone di rimborsare all’impresa l’importo indebitamente percepito maggiorato di interessi per tutto il periodo compreso tra il pagamento provvisorio e il rimborso, quale misura di esecuzione e risarcimento forfettario della privazione del godimento delle somme. Tali interessi non hanno natura sanzionatoria, e la Commissione non può sottrarsi a tale obbligo invocando l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012; il tasso può essere determinato per analogia facendo riferimento all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, senza che ciò sia viziato da errore di diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 54 dell'accordo SEE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 83 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 256 TFUE

Impugnazione della Commissione sul rimborso di un’ammenda antitrust con interessi

La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che, a seguito della riduzione di un’ammenda in materia di concorrenza, aveva riconosciuto a Deutsche Telekom AG il diritto a ottenere interessi sull’importo dell’ammenda indebitamente pagata in via provvisoria. La causa verte sull’interpretazione dell’articolo 266 TFUE e sul tasso di interesse da applicare al rimborso.

Fatti e procedimento principale

La Commissione aveva inflitto a Deutsche Telekom un’ammenda per abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Deutsche Telekom aveva impugnato la decisione e aveva pagato l’ammenda a titolo provvisorio; successivamente il Tribunale, con sentenza del 13 dicembre 2018, aveva accolto parzialmente il ricorso e ridotto l’importo dell’ammenda di EUR 12 039 019. La Commissione aveva rimborsato tale importo, ma aveva rifiutato di versare anche gli interessi richiesti dalla società per il periodo intercorso tra il pagamento e il rimborso.

Decisione del Tribunale impugnata

Dinanzi al Tribunale Deutsche Telekom aveva chiesto, in via principale, il risarcimento del lucro cessante, e in subordine il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’articolo 266, primo comma, TFUE. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale per difetto di prova del danno, ma aveva accolto la domanda subordinata: aveva ritenuto che il rifiuto della Commissione di corrispondere interessi integrasse una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266 TFUE e aveva condannato la Commissione a versare EUR 1 750 522,38, applicando per analogia il tasso di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012.

Motivi dell’impugnazione

La Commissione sosteneva, in sintesi, che:

  • l’articolo 266 TFUE non impone un obbligo assoluto e retroattivo di pagare interessi "di mora" dal giorno del versamento provvisorio;
  • gli interessi in questione sarebbero, semmai, interessi compensativi e non sanzionatori;
  • l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 disciplinerebbe esaustivamente gli interessi dovuti in caso di annullamento o riduzione dell’ammenda;
  • non sarebbero integrate le condizioni della responsabilità extracontrattuale ex articolo 340 TFUE;
  • il tasso applicato dal Tribunale sarebbe errato, perché non sarebbe giustificata l’analogia con l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), e, in subordine, si dovrebbe usare il tasso dell’articolo 83, paragrafo 4.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata da Deutsche Telekom. Precisa che, in sede di impugnazione, è possibile contestare l’interpretazione del diritto dell’Unione adottata dal Tribunale anche richiamando questioni già esaminate in primo grado; nel caso di specie, l’impugnazione mirava in modo sufficientemente preciso a censurare la sentenza impugnata e non si limitava a riproporre pedissequamente gli argomenti di primo grado.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione autrice dell’atto annullato deve adottare tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza, incluso il rimborso delle somme indebitamente percepite e il versamento di interessi. Tali interessi hanno funzione di risarcimento forfettario per la privazione del godimento del denaro e, dopo la sentenza di annullamento, mirano anche a incentivare l’esecuzione tempestiva della decisione.

La Corte afferma quindi che, quando un’ammenda della Commissione è annullata o ridotta con effetto ex tunc, la Commissione è tenuta a rimborsare l’importo indebitamente pagato maggiorato degli interessi dal pagamento provvisorio al rimborso. Respinge l’idea che si tratti di interessi sanzionatori: prima della sentenza che annulla o riduce l’ammenda la Commissione non è in ritardo nel pagamento, perché la decisione beneficia di presunzione di validità ed è esecutiva; l’obbligo di restituire nasce solo con la sentenza del giudice dell’Unione.

La Corte chiarisce anche che il richiamo all’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 non esclude il diritto agli interessi ex articolo 266 TFUE. Se gli "interessi prodotti" dagli investimenti effettuati dalla Commissione fossero inferiori agli interessi dovuti a titolo di risarcimento forfettario, la Commissione dovrebbe comunque corrispondere la differenza. Inoltre, l’eventuale negativo rendimento degli investimenti non può essere fatto gravare sull’impresa che aveva pagato l’ammenda a titolo provvisorio.

Ragionamento della Corte sul tasso di interesse

Sul secondo motivo, la Corte ricorda che la propria giurisprudenza rinvia, per la determinazione del tasso di interesse dovuto dopo l’annullamento di un’ammenda, alle disposizioni del regolamento delegato n. 1268/2012, in particolare all’articolo 83. Pur non essendo questa disposizione pensata espressamente per il caso di specie, il Tribunale poteva legittimamente ricorrere per analogia all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), che prevede il tasso di rifinanziamento BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali.

La Corte sottolinea che la situazione dell’impresa che paga provvisoriamente l’ammenda è diversa da quella dell’impresa che presta una garanzia bancaria: nel secondo caso non vi è trasferimento di denaro alla Commissione e il pregiudizio economico deriva dalla scelta dell’impresa di costituire la garanzia. Non è quindi convincente l’argomento secondo cui dovrebbe applicarsi, in via analogica, il tasso più basso previsto per la garanzia bancaria. La Corte aggiunge che, se il quadro regolamentare attuale non fosse soddisfacente, spetterebbe eventualmente al legislatore dell’Unione o alla Commissione intervenire.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione. Conferma quindi la condanna al pagamento degli interessi a favore di Deutsche Telekom e condanna la Commissione alle spese.

Principi affermati

L’esecuzione di una sentenza che annulla o riduce un’ammenda della Commissione richiede non solo il rimborso dell’importo indebitamente riscosso, ma anche il pagamento di interessi per il periodo di indisponibilità della somma. Tali interessi hanno natura compensativa e forfettaria, non sanzionatoria, e il loro tasso può essere determinato per analogia sulla base dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaammende della commissioneresponsabilità extracontrattuale dell'unione europeabilancio e regole finanziarie ueinteressi di mora e restituzione dell'indebito

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