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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-646/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 11 giugno 2024. — K e L contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo 3 – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione internazionale – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro. — Causa C-646/21

Giurisprudenza europea62021CJ0646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha affrontato una domanda pregiudiziale in materia di asilo proposta da un giudice neerlandese relativa a due sorelle irachene che avevano presentato domande reiterate di protezione internazionale. Ha riconosciuto che l’effettiva identificazione nel valore della parità tra donne e uomini può fondare l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, anche per minori, se ciò dipende dalle condizioni del paese d’origine. Ha poi affermato che, nelle procedure riguardanti un minore, l’interesse superiore del minore deve essere concretamente determinato nell’ambito della valutazione individuale.

Protezione internazionale: le donne, anche minori, che si identificano nel valore della parità tra donne e uomini possono costituire un "determinato gruppo sociale"; obbligo di determinare concretamente l’interesse superiore del minore nell’esame della domanda.

La questione giuridica

Se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che le donne cittadine di un paese terzo, comprese le minori, che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata durante il soggiorno in uno Stato membro, possano essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale. Inoltre, se l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta osti a che l’autorità nazionale decida su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore senza aver prima determinato concretamente il suo interesse superiore.

Principio di diritto

A seconda delle condizioni del paese d’origine, le donne cittadine di un paese terzo, comprese le minori, che abbiano fatto propria come tratto identitario l’effettiva adesione al valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del soggiorno in uno Stato membro, possono integrare un "determinato gruppo sociale" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95; non è necessario che tale identificazione assuma natura politica o religiosa. Inoltre, quando il richiedente protezione internazionale è un minore, l’autorità nazionale deve determinare concretamente, nell’ambito di una valutazione individuale, il suo interesse superiore prima di statuire sulla domanda; una decisione adottata senza tale determinazione concreta è incompatibile con l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettere d), e), i), k), n) della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4 della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 20, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 15, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE
  • Convenzione di Ginevra del 1951
  • CEDAW
  • Convenzione di Istanbul
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 78, paragrafo 1, TFUE

Status di rifugiato per donne che si identificano nella parità tra donne e uomini

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, nell’ambito del rigetto di domande reiterate di protezione internazionale presentate da due sorelle irachene. Il giudice nazionale chiedeva in particolare se l’adesione effettiva al valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata durante il soggiorno nei Paesi Bassi, potesse integrare un motivo di persecuzione riconducibile all’"appartenenza a un determinato gruppo sociale".

Fatti e procedimento principale

K e L, cittadine irachene nate nel 2003 e nel 2005, erano giunte nei Paesi Bassi nel 2015 con la famiglia. Le prime domande di asilo, presentate nel 2015 e respinte nel 2017, erano divenute definitive nel 2018. Nel 2019 le interessate hanno presentato domande reiterate, nuovamente respinte come manifestamente infondate nel 2020.

Dinanzi al giudice del rinvio, K e L hanno sostenuto di essersi "occidentalizzate" nel corso della loro permanenza nei Paesi Bassi, identificandosi nei valori di parità tra donne e uomini e rivendicando la possibilità di scegliere liberamente in materia di rapporti con gli uomini, matrimonio, studi, lavoro e opinioni. A loro avviso, ciò le esporrebbe a persecuzione in Iraq, dove sarebbero percepite come diverse.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la Convenzione di Ginevra del 1951, che definisce il rifugiato come la persona che nutre un timore fondato di essere perseguitata per, tra l’altro, appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Richiama poi la direttiva 2011/95/UE, in particolare:

  • articolo 2, lettere d), e), i), k) e n);
  • articolo 4, sull’esame dei fatti e delle circostanze;
  • articolo 9, paragrafo 2, lettera f), sugli atti di persecuzione contro un sesso o contro l’infanzia;
  • articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, sul gruppo sociale particolare e sulla rilevanza delle considerazioni di genere;
  • articolo 20, paragrafi 3 e 5, sull’interesse superiore del minore.

Sono inoltre richiamate la direttiva 2013/32/UE, in particolare gli articoli 2, lettera q), 10, paragrafo 3, 14, paragrafo 1, quarto comma, 15, paragrafo 3, lettera e), e 40, paragrafo 2, nonché l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. La sentenza valorizza anche la CEDAW e la Convenzione di Istanbul, oltre all’articolo 2 TUE e all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE.

Ragionamento della Corte sulla nozione di gruppo sociale

La Corte osserva che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 richiede due condizioni cumulative: una caratteristica condivisa tra i membri del gruppo e un’identità distinta nel paese d’origine, perché il gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che:

  • il sesso femminile costituisce già di per sé una caratteristica innata;
  • le donne possono condividere anche una caratteristica ulteriore, come un valore fondamentale interiorizzato e non sacrificabile;
  • l’effettiva identificazione nel valore della parità tra donne e uomini implica la libertà di scegliere su istruzione, lavoro, autonomia economica, vita familiare, partner, partecipazione alla vita pubblica e libertà di credo e di opinione.

Tale adesione al valore della parità può quindi essere considerata una caratteristica o convinzione così fondamentale per l’identità o la coscienza da non potersi imporre alla persona di rinunciarvi. Inoltre, per le giovani donne che abbiano vissuto in uno Stato membro durante la fase di formazione dell’identità, tale percorso può anche costituire una storia comune non mutabile.

La Corte chiarisce che non è necessario che questa identificazione sia qualificata come motivo religioso o politico, anche se in concreto potrebbe eventualmente esserlo. Spetta comunque al giudice nazionale verificare se le interessate si identifichino davvero in quel valore e se, nel paese d’origine, siano percepite come diverse.

Esame della domanda di protezione internazionale e ruolo dell’interesse superiore del minore

Quanto alla posizione dei minori, la Corte ricorda che l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta impone che in tutti gli atti relativi ai minori l’interesse superiore del minore sia considerato preminente. In materia di asilo, tale interesse deve incidere non solo sulla valutazione di merito, ma anche sul processo decisionale.

La Corte precisa che, quando il richiedente è un minore, l’autorità competente deve necessariamente determinare concretamente il suo interesse superiore nell’ambito di una valutazione individuale. In assenza di disposizioni più dettagliate nelle direttive 2011/95 e 2013/32, gli Stati membri conservano un margine di organizzazione procedurale, ma devono rispettare tale esigenza sostanziale e procedurale.

La Corte aggiunge che il soggiorno prolungato in uno Stato membro, specialmente se coincidente con la fase di formazione dell’identità del minore, può essere preso in considerazione ai fini dell’esame individuale della domanda di protezione internazionale. Tuttavia, il pregiudizio derivante dall’incertezza del soggiorno o da eventuali inadempimenti dell’autorità non costituisce, di per sé, un autonomo motivo di persecuzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.

Irricevibilità di alcune questioni

La Corte dichiara irricevibili:

  • la seconda parte della terza questione, perché relativa a una domanda di soggiorno per motivi regolari non pertinente al procedimento principale;
  • la quinta questione, perché anch’essa priva di collegamento con la controversia principale.

Decisione della Corte

La Corte risponde che:

  • le donne, comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata durante il soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale, a seconda delle condizioni del paese d’origine;
  • l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta osta a che l’autorità nazionale decida su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore senza aver concretamente determinato il suo interesse superiore nell’ambito di una valutazione individuale.

La sentenza conferma così un’interpretazione della nozione di gruppo sociale attenta alla parità di genere e rafforza il ruolo dell’interesse superiore del minore come parametro vincolante nella procedura di asilo.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalestatus di rifugiatogruppo sociale particolaretutela dei minoriparità di genere e non discriminazione

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