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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-156/24

Ordinanza del presidente della Corte del 12 giugno 2024. — STM Srl e a. contro Ministero della Giustizia. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione. — Procedimento accelerato. — Cause riunite C-156/24, C-157/24 e C-183/24

Giurisprudenza europea62024CO0156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente della Corte ha respinto la richiesta della Corte suprema di cassazione italiana di sottoporre a procedimento accelerato tre rinvii pregiudiziali relativi ai ritardi di pagamento di compensi dovuti a società che noleggiano apparecchiature per intercettazioni. La decisione ribadisce che il procedimento accelerato richiede circostanze eccezionali e un’urgenza straordinaria, non bastando interessi economici o il possibile pregiudizio per le parti. La Corte richiama la propria giurisprudenza costante sui limiti dell’articolo 105 del regolamento di procedura.

Richiesta di procedimento accelerato in tre rinvii pregiudiziali italiani relativi ai ritardi di pagamento per prestazioni rese alle Procure: rigetto della domanda

La questione giuridica

Se le cause pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della disciplina UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dovessero essere trattate con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, in ragione dell’urgenza dedotta dal giudice del rinvio e del rischio di pregiudizio economico per le società creditrici.

Principio di diritto

Il procedimento accelerato ex articolo 105 del regolamento di procedura è riservato a circostanze eccezionali che rivelino un’urgenza straordinaria; né l’interesse generale della questione, né il numero di soggetti coinvolti, né l’avvio di una procedura d’infrazione, né il rischio di perdite economiche o di pregiudizi per le società creditrici bastano, da soli, a giustificarlo. Poiché nel caso di specie tali circostanze eccezionali non risultano dimostrate, la domanda della Corte suprema di cassazione di trattare con urgenza le cause riunite è stata respinta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Direttiva 2000/35/CE
  • Articolo 105 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/35/CE
  • Articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/35/CE
  • Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/35/CE
  • Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/35/CE

Procedimento accelerato nelle cause riunite C‑156/24, C‑157/24 e C‑183/24

L’ordinanza del Presidente della Corte del 12 giugno 2024 riguarda tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia) in controversie tra società fornitrici di servizi e il Ministero della Giustizia. Le domande vertevano sull’interpretazione della disciplina UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma qui la Corte decide esclusivamente sulla richiesta di trattazione accelerata ex articolo 105 del regolamento di procedura.

Fatti e procedimento principale

Le controversie principali concernono il pagamento di interessi moratori su compensi dovuti per servizi di noleggio di apparecchiature per radio intercettazioni e monitoraggio ambientale effettuati in favore di varie Procure presso i tribunali ordinari. Le società STM Srl, GMG Srl in liquidazione e S.P.E.I. 2000 Srl agiscono contro il Ministero della Giustizia. La Corte suprema di cassazione ha presentato tre rinvii pregiudiziali e ha chiesto che le cause fossero trattate con procedimento accelerato.

Questioni pregiudiziali sottoposte dal giudice nazionale

Nella causa C‑156/24 il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 47 della Carta e la direttiva 2011/7/UE ostino a una normativa o prassi nazionale che:

  • escluda tali prestazioni dalla nozione di "transazioni commerciali";
  • escluda conseguentemente l’applicazione della disciplina degli interessi moratori;
  • non preveda un termine determinato per la liquidazione dei corrispettivi;
  • limiti la tutela ai rimedi previsti dal d.P.R. n. 115/2002, e in particolare all’opposizione contro il decreto di liquidazione.

Nelle cause C‑157/24 e C‑183/24 le questioni sono analoghe, ma formulate alla luce della direttiva 2000/35/CE, come modificata dalla direttiva 2011/7, e riguardano inoltre la compatibilità con tale direttiva di un termine indeterminato per la liquidazione dei corrispettivi, indicato come pagamento "senza ritardo".

Quadro normativo richiamato

L’ordinanza menziona come fonti pertinenti:

  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo;
  • la direttiva 2011/7/UE, in particolare l’articolo 2, punti 1 e 2, e l’articolo 10, paragrafo 1;
  • la direttiva 2000/35/CE, in particolare gli articoli 1, 2, punti 1 e 2, 4, paragrafo 3, e 10, paragrafo 1;
  • l’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento della Corte sul procedimento accelerato

Il Presidente ricorda che il procedimento accelerato può essere disposto solo quando la natura della causa richieda un trattamento rapido e sussistano circostanze eccezionali che attestino un’urgenza straordinaria. Richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui:

  • l’interesse generale della questione non basta, da solo, a giustificare l’urgenza;
  • neppure il numero elevato di persone o di cause potenzialmente interessate costituisce di per sé una circostanza eccezionale;
  • l’avvio di una procedura d’infrazione contro lo Stato membro interessato non è, di per sé, sufficiente;
  • il rischio di perdita economica per la parte ricorrente e la sensibilità economica del contenzioso non bastano a fondare il procedimento accelerato.

Quanto al timore di danno irreversibile per alcune società, una delle quali in liquidazione, viene ribadito che spetta anzitutto al giudice nazionale adottare, se del caso, i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della decisione che dovrà rendere nelle more della pronuncia della Corte.

Decisione

Constatata l’assenza di circostanze eccezionali e di un’urgenza straordinaria, il Presidente della Corte respinge la domanda della Corte suprema di cassazione di sottoporre le cause C‑156/24, C‑157/24 e C‑183/24 al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura.

Principio ricavabile

L’ordinanza conferma che il procedimento accelerato nel rinvio pregiudiziale è eccezionale e non può essere concesso sulla sola base dell’importanza economica del contenzioso o del rischio di pregiudizio per le parti: occorrono elementi concreti e straordinari che dimostrino una vera urgenza processuale.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentotransazioni commercialiprocedimento pregiudizialeprocedimento acceleratospese di giustizia

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