Cassazione Civile, Ordinanza n. 08575/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda la richiesta dell'INPS di restituzione di euro 11.410,44 percepiti a titolo di NASpI da un assicurato, sul presupposto che egli avesse omesso di comunicare, entro un mese, la preesistente titolarità di un'attività di impresa/svolgimento di attività autonoma al momento della domanda di prestazione. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano negato la debenza della restituzione, ritenendo che la decadenza prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015 operasse solo quando il percettore della NASpI iniziasse una nuova attività dopo avere già ottenuto l'indennità, e non anche quando l'attività fosse già in corso prima della domanda. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato il fatto che l'INPS non avesse provato il superamento del limite reddituale annuo di euro 4.800,00, ritenuto necessario ai fini dell'obbligo di comunicazione. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22 del 2015, sostenendo che l'obbligo di comunicazione sussiste anche per chi, al momento della domanda di NASpI, sia già titolare di attività autonoma o d'impresa, e che la decadenza discende dalla mancata comunicazione del reddito presunto entro un mese dalla domanda, indipendentemente dal superamento del limite reddituale e dalla circostanza che l'attività sia preesistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22 del 2015 impone la comunicazione all'INPS entro un mese dall'inizio della contemporaneità tra NASpI e attività autonoma o d'impresa, e che tale obbligo opera anche quando l'attività sia già in corso al momento della domanda di prestazione. La Corte ha quindi osservato che, nel caso concreto, l'assicurato svolgeva già attività di impresa/iscrizione previdenziale nel periodo della domanda NASpI e che, avendo omesso la comunicazione, era incorso nella decadenza. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 22 del 2015
il percettore di NASpI che intraprenda o svolga un'attività autonoma o di impresa individuale deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività e dichiarare il reddito annuo presunto; l'obbligo riguarda anche l'attività già in corso alla data della domanda, se vi è contemporaneità con la prestazione
art. 11 d.lgs. n. 22 del 2015
la decadenza dalla NASpI opera in caso di inizio/svolgimento di attività autonoma o di impresa individuale senza la comunicazione prescritta dall'art. 10; rileva la contemporaneità tra indennità e attività lavorativa
art. 12 disp. prel. c.c.
la lettura della disciplina deve tener conto dell'intenzione del legislatore; l'interpretazione accolta non è analogica ma sistematica e coerente con la ratio della norma
art. 14 disp. prel. c.c.
la Corte esclude che l'applicazione della decadenza al caso dell'attività preesistente sia un'analogia vietata, poiché si tratta di fattispecie implicitamente considerata dalla norma
art. 38 Cost.
la scelta legislativa di prevedere la decadenza anziché una mera riduzione della NASpI è rimessa alla discrezionalità del legislatore
art. 3 Cost.
non vi è violazione del principio di uguaglianza o dell'affidamento, mancando al momento del fatto una consolidata lettura giurisprudenziale di segno diverso
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- In materia di NASpI, il dovere di comunicazione all'INPS entro un mese sorge quando vi sia contemporaneità tra percezione dell'indennità e svolgimento di attività autonoma o di impresa, anche se tale attività era già in essere prima della domanda di prestazione.
- La decadenza dalla NASpI ex art. 11 del d.lgs. n. 22 del 2015 discende dalla mancata comunicazione prescritta dall'art. 10, non dal solo superamento di una soglia reddituale; il limite di reddito rileva per il regime di compatibilità, ma non esclude l'obbligo dichiarativo se l'attività è svolta in concomitanza con la prestazione.
- L'interpretazione delle norme sulla NASpI deve essere sistematica e orientata alla ratio di coordinare sostegno al reddito e svolgimento di attività lavorativa, senza configurare un'analogia vietata quando la fattispecie sia implicitamente ricompresa nella previsione normativa.
- La presenza di un'attività autonoma preesistente alla domanda di NASpI non esonera il richiedente dagli obblighi informativi verso l'INPS, se la prestazione viene chiesta e fruita in pendenza di tale attività.
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