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Sentenza

Sentenza n. 12261/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto 4 giugno 2024 n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno di respingimento della domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5.2.1992 n.91, notificato al ricorrente in data 6 agosto 2024.

Giustizia amministrativa202410709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla cittadinanza, violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il diniego era fondato sull'esistenza di un procedimento penale pendente per lesioni personali stradali gravi o gravissime, derivanti da una manovra di inversione vietata che aveva cagionato lesioni a due persone. Il ricorrente ha sostenuto che il fatto non fosse ostativo, valorizzando la propria integrazione sociale, l'assenza di pericolosità, la concessione della messa alla prova e le concrete modalità dell'accaduto. Nelle more del giudizio penale è intervenuta una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 implica un'elevata valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che deve verificare l'effettiva e complessiva integrazione del richiedente e la sua affidabilità rispetto ai valori della comunità nazionale. La condotta contestata, per la gravità delle violazioni della circolazione stradale, per le lesioni cagionate a due persone e per la prossimità temporale alla domanda di cittadinanza, poteva essere valutata negativamente quale elemento sintomatico dell'assenza di una condotta irreprensibile. Il giudice ha precisato che la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale: l'estinzione del reato conseguente all'esito positivo della messa alla prova, intervenuta dopo il diniego, non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico ai fini del giudizio prognostico sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente. L'occupazione stabile, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie e necessarie, ma non sufficienti, per la concessione della cittadinanza. Le censure di difetto di motivazione, istruttoria, proporzionalità e ragionevolezza sono state quindi ritenute infondate. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Il requisito della residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La disposizione richiede non solo il decorso quantitativo del decennio di residenza, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, durante il quale il richiedente deve dimostrare una condotta senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'obbligo di motivazione non è stato ritenuto violato, poiché il diniego esponeva il procedimento penale e la condotta valutata negativamente, elementi sufficienti a rendere comprensibile il giudizio sfavorevole dell'Amministrazione.

  • art. 590-bis, comma 5, n. 3, c.p.

    al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime

    La fattispecie penale, per la gravità della condotta e delle conseguenze lesive, costituisce un elemento sintomatico valutabile negativamente nel procedimento di concessione della cittadinanza, anche indipendentemente dall'esito finale del procedimento penale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La stabile occupazione e l'integrazione ordinaria costituiscono condizioni connesse al soggiorno legale e non integrano, da sole, meriti speciali sufficienti alla concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    L'assenza di pericolosità e l'inserimento sociale rappresentano condizioni minime per il soggiorno, ma non sono sufficienti a fondare il diritto alla concessione della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stata disposta la tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità e deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, la sua affidabilità e la compatibilità della sua condotta con i valori fondamentali della comunità nazionale.
  • La sussistenza di un procedimento penale pendente può essere valutata negativamente nel procedimento di concessione della cittadinanza anche prima dell'accertamento definitivo della responsabilità penale, quando il fatto storico presenti un significativo valore sintomatico rispetto all'affidabilità e alla condotta del richiedente.
  • L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, intervenuta dopo l'adozione del diniego di cittadinanza, non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico ai fini della valutazione prognostica e complessiva dell'integrazione del richiedente.
  • La prossimità temporale della condotta penalmente rilevante alla presentazione della domanda o allo svolgimento del procedimento concessorio accresce il suo valore sintomatico negativo nell'ambito del periodo di osservazione decennale previsto per la cittadinanza per residenza.
  • La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie e necessarie per il soggiorno regolare, ma non rappresentano, da sole, meriti speciali sufficienti alla concessione della cittadinanza.
  • La valutazione amministrativa del fatto ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto alla valutazione penale, in ragione della diversa finalità dei due procedimenti: il fatto può rilevare amministrativamente come indice di affidabilità e integrazione anche quando non conduce a una condanna penale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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