Cassazione Civile, Ordinanza n. 32104/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del tribunale dichiarando inammissibile la domanda di accertamento dell'usucapione di due unità immobiliari, proposta contro la curatela fallimentare della società intestataria dei beni. Secondo i ricorrenti, l'azione non avrebbe dovuto essere attratta nella sede concorsuale e sarebbe stata proponibile in un ordinario giudizio di cognizione, perché il procedimento fallimentare sarebbe strutturalmente inidoneo ad accertare compiutamente l'usucapione. Denunciavano la violazione o falsa applicazione degli artt. 25, 52 e 93 l. fall., sostenendo che il fallimento non può essere il luogo di formazione di un titolo opponibile alla massa, ma solo di verifica di titoli già esistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, in base all'art. 52 l. fall. nel testo applicabile ratione temporis, ogni diritto reale sul patrimonio del fallito deve essere accertato secondo le norme concorsuali, con attrazione della controversia nella sede fallimentare. La domanda di accertamento dell'usucapione, quale azione volta a far valere un acquisto a titolo originario di un diritto reale, è quindi proponibile nei confronti della curatela e non è esclusa né dall'apertura del fallimento né dalla trascrizione della sentenza dichiarativa. La Corte ha valorizzato il fatto che l'usucapione può perfezionarsi anche dopo il fallimento e che la sua tutela contro la procedura è compatibile con il sistema concorsuale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 25 l. fall.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità della domanda di usucapione in sede concorsuale.
art. 52 l. fall.
"Ogni credito ... nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V"
La norma, nel testo applicabile ratione temporis, amplia l'area dell'accertamento concorsuale e attrare nella sede fallimentare anche le controversie relative a diritti reali, compresa la domanda di usucapione.
art. 93 l. fall.
Richiamato nel ricorso, ma non accolto quale base per escludere la proponibilità dell'azione di usucapione contro la procedura.
art. 95, comma 3, l. fall.
Indicato per evidenziare che nella verifica del passivo il giudice delegato può compiere atti istruttori, mentre l'opposizione allo stato passivo si svolge con cognizione piena.
art. 103 l. fall.
Richiamato come norma che disciplina, in combinato con l'art. 52 l. fall., l'azione di rivendica della proprietà di beni acquisiti al fallimento.
art. 42 l. fall.
La sua disciplina del vincolo di indisponibilità non è riferibile ai fatti acquisitivi di diritti reali come l'usucapione, che resta proponibile contro la curatela.
art. 45 l. fall.
È estraneo all'ipotesi dell'usucapione, poiché concerne l'opponibilità al fallimento di atti soggetti a pubblicità e non l'acquisto originario del diritto per effetto del possesso.
art. 88 r.d. n. 267 del 1942
La sentenza dichiarativa di fallimento e la sua trascrizione non interrompono il decorso del tempo utile all'usucapione.
artt. 1165 e 1167 c.c.
L'interruzione del possesso rilevante ai fini dell'usucapione si verifica solo con l'azione del curatore volta al recupero del bene, nelle forme previste dalla legge.
art. 619 c.p.c.
In via analogica di sistema, si evidenzia che anche nell'esecuzione individuale il terzo può far valere la proprietà o altro diritto reale, senza necessità di un previo accertamento giudiziale dell'usucapione.
art. 2651 c.c.
La trascrizione della sentenza di accertamento dell'usucapione ha funzione pubblicitaria e non sostanziale; non pone un onere di pubblicità condizionante l'azione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'azione di accertamento dell'usucapione, quando abbia ad oggetto un bene compreso nel patrimonio del fallito, è attratta nella sede concorsuale ai sensi dell'art. 52 l. fall., poiché riguarda l'accertamento di un diritto reale opponibile alla massa.
- La dichiarazione di fallimento e la sua trascrizione non interrompono di per sé il decorso del termine per usucapire; l'interruzione del possesso rilevante si verifica solo per effetto di atti del curatore diretti al recupero del bene.
- L'acquisto per usucapione, essendo acquisto a titolo originario fondato su fatti, può essere fatto valere anche contro la procedura fallimentare senza necessità di un pregresso accertamento giudiziale, purché la domanda sia incanalata nel corretto rito concorsuale.
- Le norme sulla pubblicità fallimentare non si applicano all'usucapione come fatto acquisitivo del diritto reale, perché esse disciplinano l'opponibilità di atti e non l'emersione di un acquisto originario maturato nel tempo.
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