Cassazione Penale, Ordinanza n. 28725/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la sentenza di merito che aveva confermato la condanna e la sospensione della patente di guida per anni uno.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale, limitatamente al trattamento accessorio della sospensione della patente di guida per un anno. Ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che la durata della sanzione amministrativa accessoria sarebbe stata determinata in violazione dell'art. 133, comma 2, c.p., perché non sarebbe stato valorizzato il corretto comportamento tenuto in occasione e dopo i fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva giustificato la durata della sospensione sulla base, in particolare, dei numerosi precedenti anche specifici dell'imputato.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nel dispositivo di condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta.
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione del codice della strada richiamata tra i reati contestati e definiti in sentenza di merito; il testo non ne esplicita il contenuto oltre il rinvio alla condanna.
art. 187, comma 8, cod. strada
Disposizione del codice della strada richiamata tra i reati contestati e definiti in sentenza di merito; il testo non ne esplicita il contenuto oltre il rinvio alla condanna.
art. 133, comma 2, c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la durata della sospensione della patente; la Corte ha escluso la violazione osservando che la motivazione di appello aveva già valorizzato elementi pertinenti, in particolare i precedenti specifici dell'imputato.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella mera riproposizione di un apprezzamento di merito sulla durata di una sanzione accessoria, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, logica e priva di contraddizioni.
- La determinazione della durata della sospensione della patente può essere sorretta dal riferimento ai precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, quale elemento rilevante ai fini della commisurazione della misura accessoria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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