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Sentenza

Sentenza n. 2192/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie definitive di merito del concorso per la classe A022, nella parte in cui non hanno riconosciuto la riserva del 15% per il servizio civile nazionale svolto dalla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione e il successivo decreto di rettifica della graduatoria definitiva del concorso docenti per la classe A022, chiedendo il riconoscimento della riserva del 15% prevista per gli operatori che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Aveva dichiarato di avere svolto il servizio civile nazionale dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006 e di avere allegato il relativo attestato. Ha dedotto, in sintesi: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9-bis, della legge n. 74/2023 e dell'art. 3, comma 3, del bando; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, partecipazione ed economicità. La tesi centrale era che il servizio civile nazionale dovesse essere equiparato al servizio civile universale, in ragione della continuità delle finalità e della disciplina dei due istituti, e che la riserva dovesse applicarsi anche al servizio svolto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 e senza limiti temporali. È stata inoltre invocata l'equiparazione con il servizio militare, l'applicazione retroattiva della legge n. 69/2025, qualificata come norma più favorevole, e la mancata pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente avesse svolto il servizio civile nazionale nel periodo 2005-2006, quando era vigente la legge n. 64/2001, in esecuzione di un bando, di una selezione e di un contratto interamente anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017; pertanto non era applicabile la disciplina transitoria di tale decreto. La riserva prevista dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, nella versione applicabile alla procedura, riguardava testualmente gli operatori che avessero concluso senza demerito il servizio civile universale e non comprendeva il servizio civile nazionale. Il Collegio ha escluso che la continuità sostanziale tra i due istituti consentisse un'equiparazione interpretativa, rilevando differenze normative concernenti i destinatari, la durata, l'impegno orario e la formazione, nonché l'origine del servizio civile nazionale quale istituto collegato alla leva obbligatoria. La modifica introdotta dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025, che ha esteso espressamente la riserva anche al servizio civile nazionale, è stata qualificata come innovativa e non interpretativa, quindi applicabile solo per il futuro ai sensi dell'art. 11 delle preleggi. La procedura concorsuale resta disciplinata dalla normativa vigente alla data del bando, secondo il principio tempus regit actum e la natura di lex specialis del bando; l'applicazione dello ius superveniens avrebbe alterato retroattivamente le regole della competizione e la par condicio, ampliando la platea dei riservatari. Le disposizioni premiali sulle quote di riserva sono state ritenute di stretta interpretazione. Di conseguenza, non sono stati ravvisati né difetto di motivazione né difetto di istruttoria, poiché il diniego derivava direttamente dal chiaro dato normativo. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata pubblicazione della graduatoria provvisoria: né il bando né la normativa di settore imponevano tale adempimento e la disciplina semplificata dei concorsi scolastici PNRR, orientata alla celerità, non risultava lesiva dei principi di trasparenza. Ricorso rigettato; spese integralmente compensate tra le parti costituite e nulla disposto per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche…

    Nella versione applicabile al concorso, la disposizione prevedeva la riserva esclusivamente per chi avesse concluso il servizio civile universale, senza consentire l'equiparazione interpretativa del servizio civile nazionale.

  • art. 1, comma 9-bis, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023

    È richiamato dal bando quale fondamento della riserva del 15% per il servizio civile universale; non è stato interpretato nel senso di comprendere il servizio civile nazionale svolto anteriormente.

  • art. 26 d.lgs. 40/2017

    La disciplina transitoria non è applicabile a un servizio civile iniziato e terminato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, riferendosi ai bandi adottati successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina.

  • art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025

    A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.

    La novella ha esteso espressamente la riserva al servizio civile nazionale, ma ha natura innovativa e non interpretativa; pertanto non retroagisce alle procedure concorsuali già bandite.

  • art. 11 preleggi

    La legge dispone soltanto per l'avvenire e non può applicarsi retroattivamente in assenza di un'espressa previsione legislativa.

  • art. 59 d.l. 73/2021

    La disciplina emergenziale dei concorsi scolastici PNRR consente procedure semplificate e accelerate e non impone, in assenza di specifica previsione, la pubblicazione di una graduatoria provvisoria.

  • art. 2050 d.lgs. 66/2010

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere l'equiparazione tra servizi, ma il giudice non lo ha ritenuto idoneo a fondare l'equiparazione tra servizio civile nazionale e universale ai fini della riserva concorsuale.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato nella domanda di condanna in forma specifica, rimasta assorbita dal rigetto della domanda di annullamento e di accertamento.

Massime di principio

  • La riserva concorsuale prevista dalla legge per gli operatori che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale non può essere estesa in via interpretativa a chi abbia svolto il servizio civile nazionale, quando la disposizione applicabile utilizzi una formulazione distinta e tassativa e sussistano differenze normative tra i due istituti.
  • La modifica legislativa che estende espressamente una quota di riserva concorsuale al servizio civile nazionale ha natura innovativa, non interpretativa, e non si applica retroattivamente alle procedure concorsuali già bandite, salvo un'espressa previsione legislativa in senso contrario.
  • Le procedure concorsuali sono disciplinate dalla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando, secondo il principio tempus regit actum e la natura di lex specialis del bando; le norme sopravvenute non modificano di regola una procedura già bandita, salvo che dispongano espressamente diversamente o siano oggetto di un rinvio implicito nella lex specialis.
  • Le disposizioni che attribuiscono benefici o quote di riserva nei concorsi pubblici sono di stretta interpretazione, in quanto incidono sulla parità di trattamento, sulla trasparenza e sulla par condicio dei concorrenti; il giudice non può introdurre un'equiparazione non prevista dal legislatore mediante un'interpretazione additiva.
  • La mancata pubblicazione di una graduatoria provvisoria non è illegittima quando né il bando né la normativa applicabile impongano tale adempimento e la procedura sia assoggettata a una disciplina semplificata e accelerata prevista per i concorsi scolastici PNRR.
  • Quando il mancato riconoscimento di un beneficio concorsuale discende direttamente dal chiaro tenore della disciplina applicabile, non sussistono, per ciò solo, né difetto di istruttoria né difetto di motivazione per il fatto che l'amministrazione non abbia accolto una diversa interpretazione sostanziale della norma.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiRiserve di posti e preferenze
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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