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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16782/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a censurare, in sostanza, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., con riferimento anche all'asserita estinzione del reato per prescrizione, oltre a dedurre in modo generico vizi di motivazione e insufficienze dell'accertamento. La Corte osserva però che, nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che le doglianze proposte non rientrano in tali casi, risultando anche aspecifiche e non autosufficienti.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e perché diretto a contestare profili motivazionali non più deducibili contro la sentenza di applicazione della pena. Ritiene inoltre manifestamente infondate e prive di specificità le censure sull'asserita mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla presunta errata qualificazione giuridica dei fatti, osservando che il giudice di merito aveva correttamente qualificato i reati contestati e valorizzato gli elementi investigativi. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza richiama il patteggiamento come rito speciale nel quale l'accertamento del giudice ha natura particolare e l'impugnazione è soggetta a limiti speciali.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    trattate nelle forme de plano

    L'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la novella deve essere decisa senza formalità, quando ricade nei casi previsti dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena è ammesso solo per tali motivi tipizzati; il vizio di motivazione è escluso dal novero dei motivi deducibili.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento, inclusa la prescrizione, non è più proponibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento al di fuori dei motivi tipizzati.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, non essendo ravvisabili cause di esonero, al pagamento della somma fissata dalla Corte.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • Nel patteggiamento non è più deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione, neppure sotto forma di critica alla mancata verifica delle cause di non punibilità o di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al contenuto dell'imputazione e della sentenza; non sono ammesse censure generiche o non autosufficienti.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento si risolve in contestazioni di mancati approfondimenti motivazionali, esso è incompatibile con il rito e va dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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