Cassazione Civile, Ordinanza n. 06947/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aggiudicataria di un diritto di proprietà superficiaria su un immobile, acquistato in procedura fallimentare, ha convenuto in giudizio la curatrice del fallimento della società titolare del diritto e il tecnico stimatore della procedura, deducendo che il decreto di trasferimento fosse nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto, poiché il bene era in realtà gravato da uso civico. Ha chiesto la restituzione del prezzo versato e il risarcimento del danno per la totale evizione del bene. In via subordinata ha domandato la restituzione parziale del prezzo e un danno ridotto. La tesi attorea era fondata sull'omesso rilievo, da parte dei convenuti, della pendenza di un procedimento di accertamento dell'uso civico e del successivo esito che aveva inserito il terreno tra quelli gravati dal vincolo. I convenuti hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva/passiva, la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio e l'infondatezza nel merito. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno respinto la domanda, ritenendo maturata la prescrizione; la Corte territoriale ha individuato il dies a quo nel momento in cui l'aggiudicataria aveva conoscenza o conoscibilità della situazione di fatto dannosa, valorizzando la conoscenza della delibera comunale del 2006. In cassazione la ricorrente ha censurato: 1) la violazione dell'art. 2935 c.c. e delle norme sulle presunzioni, per avere la Corte fatto decorrere la prescrizione dalla mera conoscenza del procedimento di accertamento e non dal verificarsi del danno, nonché per motivazione apparente; 2) l'omesso esame di fatti interruttivi della prescrizione; 3) la motivazione apparente e illogica, perché la Corte avrebbe trattato la questione come se fosse stata proposta una domanda di nullità dell'aggiudicazione o avrebbe comunque fondato l'infondatezza della domanda su una premessa non pertinente; 4) la violazione del giudicato, per avere attribuito rilievo a un presunto giudicato sulla nullità dell'aggiudicazione, questione che la ricorrente sosteneva non fosse stata oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo errata la decorrenza della prescrizione individuata dalla Corte d'appello e viziata da lacunosità la motivazione sulla mancanza di responsabilità dei professionisti. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo motivo, per la doppia conforme e per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., e il quarto, perché diretto contro un'affermazione resa ad abundantiam e non costituente ratio decidendi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla concreta verificazione del danno e non dalla mera conoscenza di un fatto prodromico o della possibile fonte del pregiudizio.
art. 1176 c.c.
La percepibilità del danno va valutata secondo la diligenza esigibile in concreto, con standards oggettivi rapportati alla specifica attività professionale.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo svolto dalla Corte territoriale sulla conoscenza del vincolo.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici per inferire la conoscenza del vincolo da parte dell'aggiudicataria.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato come base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è rivolto all'omesso esame di fatti decisivi e controversi, ma è stato dichiarato inammissibile nel caso concreto.
art. 348-ter c.p.c.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite derivante dalla doppia conforme di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato a fondamento dell'inammissibilità del secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione alla doglianza sul presunto giudicato formatosi sulla nullità dell'aggiudicazione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura sul passaggio in giudicato e sulla portata delle statuizioni del giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla censura di ultrapetizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 1423 c.c.
Evocato solo in via subordinata dalla ricorrente per ottenere la restituzione parziale del prezzo e il ristoro del danno.
Massime di principio
- In tema di responsabilità risarcitoria, la prescrizione non inizia a decorrere dalla mera conoscenza di un fatto potenzialmente illecito o del semplice avvio di un procedimento produttivo di un vincolo, ma dal momento in cui il danno si è effettivamente verificato ed è oggettivamente percepibile.
- La conoscenza o conoscibilità da parte del danneggiato di una possibile causa di evizione non è di per sé sufficiente a far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento, se il pregiudizio non si è ancora concretizzato.
- Quando il danno lamentato consiste nella perdita del bene per effetto di un vincolo accertato successivamente, il dies a quo va individuato con riferimento al momento in cui l'evizione o comunque il pregiudizio patrimoniale si manifesta in modo attuale.
- La censura di una sentenza fondata su più rationes decidendi autonome richiede l'impugnazione efficace di tutte le rationes: la mancata critica di una sola di esse rende inutile l'accoglimento delle altre censure.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione contro argomentazioni rese ad abundantiam, prive di incidenza sul dispositivo e quindi estranee alla ratio decidendi.
- La motivazione che neghi la responsabilità di professionisti incaricati di una procedura deve indicare in modo chiaro quale condotta sia loro addebitata e perché essa sia esclusa; una motivazione lacunosa o equivoca sul punto è censurabile per vizio motivazionale.
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