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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34272/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza della Judecatoria di Bucarest del 29/11/2022 (condanna per quattro reati di falso e truffa), riconosciuta in Italia con sentenza della Corte d'appello di Venezia del 30/08/2023, irrevocabile il 30/10/2023. Ha invocato il principio del ne bis in idem fondandosi su un provvedimento di archiviazione del Procuratore di Bucarest del 06/06/2023 che avrebbe riguardato gli stessi fatti. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che la revisione della sentenza sia competenza dell'autorità dello Stato di emissione (Romania), che il Tribunale di Bucarest aveva già rigettato l'istanza di revisione il 07/10/2024, e che parte dell'archiviazione risultava da stralcio per mancanza di istanza punitiva o era stata adottata proprio per evitare un problema di ne bis in idem, per cui non sussisteva motivo per sospendere l'esecuzione in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorrente non abbia contestato in modo specifico il percorso logico-giuridico seguito dal giudice dell'esecuzione (mancata presa di posizione sulla questione della giurisdizione), e che la materia è regolata dalla decisione quadro 2008/909/GAI e dal d.lgs. n.161/2010 che attribuiscono alle autorità dello Stato di emissione le domande di revisione del titolo esecutivo. Pertanto la Corte ha confermato che l'autorità italiana è limitata alle questioni esecutive in senso stretto e che, per ottenere sospensione o revoca dell'esecuzione, il ricorrente doveva rivolgersi all'autorità rumena. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2008/909/GAI del 27/04/2008

    art. 17; art. 19, comma 1 e comma 2

    Ripartisce le competenze tra Stato di emissione (revisione del titolo) e Stato di esecuzione (materie esecutive come benefici, misure alternative, condizioni detentive, amnistia/grazia).

  • d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161

    attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI

    Dà esecuzione nel diritto interno alla decisione quadro, confermando la stessa ripartizione di competenze e le relative conseguenze processuali.

  • Codice di procedura penale

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • Cass. Sez. 1, n. 42147 del 10/09/2024 (Gheorghe)

    Giurisprudenza che delimita la competenza del giudice dell'esecuzione alle sole questioni esecutive in senso stretto e riserva allo Stato di emissione le questioni di rivedibilità del titolo.

  • Cass. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019 (Delle Cave)

    Stabilisce l'inammissibilità dei ricorsi non sufficientemente specifici; l'impugnazione deve prendere posizione sul percorso logico del provvedimento impugnato.

  • Cass. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Principi relativi agli oneri delle parti nell'impugnazione e alla necessità di specificità delle censure.

  • Cass. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Conferma che la parte è tenuta ad attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione; il mancato rispetto delle regole processuali limita l'esame del giudice.

  • Cass. Sez. 5, n. 20375 del 27/01/2023 (Poropat)

    senza motivazione integrale

    Conferma l'orientamento sulla specificità delle censure e sui limiti dell'attività cognitiva del giudice in presenza di ricorsi generici.

Massime di principio

  • La competenza a riesaminare e a disporre la revisione di una sentenza di condanna emessa in altro Stato membro spetta, di norma, all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione; lo Stato di esecuzione è limitato a questioni esecutive in senso stretto (benefici, misure alternative, condizioni detentive, amnistia/grazia).
  • Se si invoca il ne bis in idem basandosi su un provvedimento di archiviazione straniero, è prioritario attivare i rimedi nello Stato che ha emesso la sentenza (richiesta di revisione/sospensione/revocazione), poiché l'autorità dello Stato di esecuzione non può sostituirsi a quella di emissione per rivedere il titolo.
  • Nel ricorso contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione è essenziale prendere posizione in modo specifico e diretto sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; ricorsi generici o che non affrontano il punto centrale di diritto sono dichiarati inammissibili.
  • Se il titolare del provvedimento straniero (autorità dello Stato di emissione) ha già respinto la richiesta di revisione, è difficile ottenere la sospensione dell'esecuzione nello Stato di esecuzione salvo che l'autorità di emissione non riveda la propria decisione.
  • L'atto di impugnazione deve affrontare espressamente la questione della giurisdizione o del potere di decidere; ignorare tale questione può comportare la perdita dell'opportunità di far valere il proprio motivo in sede nazionale.
  • In casi transnazionali, coordinare tempestivamente le iniziative processuali tra gli ordinamenti coinvolti (ad es. ricorsi in entrambi gli Stati quando possibile) è strategico per preservare i diritti sostanziali e processuali del ricorrente.

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