Cassazione Penale, Sentenza n. 40315/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava che la Corte d'appello, pur avendo ricevuto con l'atto d'appello la specifica richiesta di rideterminazione della pena con la concessione dei benefici di legge e la sospensione condizionale della pena (considerando la sua incensuratezza), non aveva dato risposta a tale richiesta nei motivi dell'appello. Si deduceva quindi omissione di pronuncia su questione decisiva per l'entità e l'esecuzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena per omissione di risposta da parte della Corte territoriale. Ha annullato la sentenza impugnata solamente in relazione alla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per un nuovo giudizio su quel punto. Il resto della sentenza (condanna per ricettazione: mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 300,00 di multa) è stato confermato implicitamente in quanto non oggetto di annullamento
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
presente nel provvedimento come parametro per il contraddittorio scritto
La causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione; la Corte ha svolto il giudizio in forma scritta secondo la disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge
Sezioni Unite, sent. n. 22533 del 2019 (Rv. 275376 - 01)
citata nel provvedimento come principio di riferimento
Principio giurisprudenziale secondo cui la Corte territoriale è obbligata a pronunciare su ogni specifica richiesta formulata dall'imputato nell'appello (in particolare su profili decisivi come la riconsiderazione della pena e la concessione dei benefici); la mancata risposta costituisce omessa pronuncia e giustifica l'annullamento limitato della sentenza con rinvio
Massime di principio
- Se l'imputato, con motivi d'appello, chiede espressamente la rideterminazione della pena o la concessione di benefici (es. sospensione condizionale) la Corte d'appello deve espressamente pronunciarsi su tale richiesta; la mancata risposta è vizio correggibile in Cassazione
- L'annullamento per omessa pronuncia può essere limitato alla specifica questione non decisa (es. sospensione condizionale) lasciando inalterato il resto della sentenza
- In caso di rinvio la Cassazione può disporre che il nuovo giudizio sia celebrato da altra sezione della Corte territoriale per garantire imparzialità e completezza della valutazione
- È importante formulare in modo chiaro e documentato le richieste riguardanti la pena e i benefici in sede di appello per obbligare la Corte territoriale a pronunciarsi
- Le disposizioni procedurali emergenziali (es. D.L. 137/2020 art. 23 co. 8) consentono il contraddittorio scritto; ciò non esime la Corte dall'obbligo di motivare e decidere su tutte le questioni sollevate
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