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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34548/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da una società contro due avvocati, diretta a ottenere il risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale. I convenuti avevano proposto a loro volta una domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso per l'attività svolta, chiamando in manleva la compagnia assicuratrice. In primo grado erano state respinte sia la domanda risarcitoria della società sia la riconvenzionale dei difensori; in appello la Corte territoriale aveva rigettato sia l'appello principale della società sia quello incidentale degli avvocati. In Cassazione la società aveva proposto ricorso principale articolato in cinque motivi, mentre gli avvocati avevano proposto ricorso incidentale in due motivi. Prima della decisione, però, la società ha rinunciato al ricorso principale e le altre parti hanno accettato la rinuncia; i ricorrenti incidentali hanno precisato che l'accettazione doveva intendersi anche come rinuncia al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale. Ha ritenuto la rinuncia rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con conseguente compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale meccanismo opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalle controparti nei termini di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 23175/2015

    Richiamata come precedente conforme sull'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia.

  • Cass. n. 19071/2018

    Richiamata come precedente conforme sull'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima della decisione e accettata dalle altre parti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non integra uno dei presupposti previsti per il raddoppio del contributo unificato, che resta limitato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso principale è validamente rinunciato e anche il ricorso incidentale viene estinto per effetto della rinuncia/accettazione, la Corte definisce il processo senza esame dei motivi di merito e dispone la compensazione delle spese se la rinuncia è rituale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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