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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22704/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il rigetto dell'istanza di cessazione di efficacia della custodia cautelare in carcere per presunta scadenza del termine massimo di durata previsto dall'art. 303 c.p.p. La difesa ha rimarcato che, dopo l'applicazione della misura (2 luglio 2018), intervenne la sentenza di condanna in primo grado (24 luglio 2019) e la conferma in secondo grado (2 gennaio 2022), con un intervallo di 2 anni, 5 mesi e 9 giorni tra le due sentenze: a suo avviso il termine massimo di durata relativo alla fase compresa tra primo e secondo grado (art. 303, comma 1, lett. c), n. 2) c.p.p., pari a 1 anno) risultava scaduto e la custodia doveva ritenersi estinta, anche considerando i giorni per il deposito delle motivazioni. Il Tribunale di Napoli in sede di appello cautelare aveva invece applicato l'art. 303, comma 1, lett. d), c.p.p. (termine massimo complessivo), aggiungendo 240 giorni corrispondenti ai termini per il deposito delle motivazioni, collocando la scadenza della misura al 1 marzo 2025. Il ricorso per cassazione denunciava la violazione di art. 303 c.p.p. per avere il giudice erroneamente applicato il termine complessivo anziché il termine di fase.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività procedurale. Il motivo dell'inammissibilità è che il ricorso per cassazione, pur depositato dal difensore il 14 novembre 2022 presso il Tribunale di Catanzaro, è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Napoli (l'ufficio competente) solo il 29 novembre 2022, oltre il termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato (ai sensi dell'art. 311 c.p.p.). Le Sezioni unite hanno stabilito che il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto e che rileva la data in cui l'atto perviene all'ufficio competente; non grava sull'altra cancelleria l'obbligo di trasmissione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la Corte non si è pronunciata nel merito sull'interpretazione dell'art. 303 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 303 codice di procedura penale

    Discuteva se applicare il termine massimo di durata per la singola fase (lett. c), n. 2) o il termine complessivo (lett. d). Nel caso di specie il giudice d'appello aveva ritenuto prevalente il termine complessivo; la Corte di cassazione non ha deciso il merito della questione essendosi pronunciata sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 311 codice di procedura penale

    Fissa il termine di 10 giorni per proporre il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di appello cautelare, decorrenti dalla comunicazione dell'avviso di deposito; la corte sottolinea che tale termine è perentorio e rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente.

  • art. 582, comma 2, codice di procedura penale

    Si è richiamata la regola secondo cui non grava sull'ufficio della cancelleria che ha ricevuto l'atto l'obbligo di trasmissione al giudice competente ai fini della decorrenza del termine: rileva la data di pervenienza all'ufficio competente a riceverlo.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma richiamata come base per la condanna del ricorrente alle spese processuali.

  • Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 14 gennaio 2021, n. 1626 (giurisprudenza)

    Principio richiamato secondo il quale il ricorso per cassazione in materia cautelare deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e che la data utile ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni cautelari il termine per proporre ricorso per cassazione è perentorio: va rispettato il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. decorrente dalla comunicazione dell'avviso di deposito.
  • Il deposito deve essere effettuato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; se il ricorso è presentato ad ufficio diverso il rischio è l'inammissibilità per tardività, perché rileva la data di pervenienza all'ufficio competente.
  • La questione circa il computo del termine massimo di custodia cautelare può richiedere la scelta tra il termine di fase (art. 303, lett. c) n.2) e il termine complessivo (art. 303, lett. d)); tale scelta è determinante per stabilire l'estinzione automatica della misura, ma qui non è stata risolta nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
  • L'eventuale aggiunta dei giorni per la redazione delle motivazioni (es. 240 giorni complessivi per primo e secondo grado) è pratica che può influire sul computo della durata della custodia, ma la sua applicazione dipende dalla valutazione del giudice e dalla precisa interpretazione delle norme.
  • In casi simili, oltre a curare la tempestività e la correttezza del deposito dell'impugnazione, è consigliabile allegare calcoli chiari dei termini e la documentazione sulle comunicazioni di deposito per evitare argomentazioni procedurali che impediscano la pronuncia nel merito.

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