Cassazione Civile, Ordinanza n. 34900/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 emesso ai fini IVA e imposte dirette nei confronti di un caseificio, con contestazione di sovrafatturazione degli acquisti di latte da un'azienda agricola riconducibile al figlio del titolare e di una condotta d'impresa ritenuta antieconomica per i prezzi praticati, asseritamente fuori mercato. Dopo un primo contenzioso definito con accoglimento del contribuente e successiva cassazione con rinvio, la CTR in sede rescissoria ha accolto l'appello dell'Ufficio. Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due hanno dedotto vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente esaminato i fatti storici indicati dalla precedente sentenza di cassazione e non avesse dato corretta esecuzione al giudizio di rinvio; con il terzo hanno denunciato violazione degli artt. 7 e 58 d.lgs. 546/1992, omesso esame di un fatto decisivo, omessa pronuncia e carenza motivazionale, lamentando la mancata valutazione della differenza di prezzo del latte tra venditore e acquirente e la mancata CTU; con il quarto hanno svolto una doglianza generica sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la CTR, nel giudizio di rinvio, aveva effettivamente esaminato criticamente gli elementi indicati nella precedente cassazione: la differenza di prezzo superiore al 21% rispetto ai valori medi di mercato, la non dimostrata qualità superiore del latte, il rapporto di parentela tra venditore e acquirente, l'assenza di valide ragioni economiche per gli acquisti a costi maggiori e l'irrilevanza del contratto di somministrazione registrato solo successivamente alle contestazioni. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione del prezzo era stata comunque esaminata e perché la CTU non costituisce mezzo di prova in senso proprio né serve a colmare carenze probatorie di parte. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sulle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è stato escluso perché la CTR aveva effettivamente considerato i fatti storici rilevanti indicati dalla precedente sentenza di cassazione.
art. 384, comma 1 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; in caso di cassazione per motivazione, può rivalutare i fatti e procedere a nuovo apprezzamento nel rispetto delle preclusioni.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare la liceità fiscale e la giustificazione economica dell'operazione, una volta contestata l'antieconomicità, resta a carico del contribuente; la CTU non può sostituire tale onere.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la questione del prezzo del latte risultava comunque esaminata dal giudice di merito.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha valorizzato il principio che la consulenza tecnica non può supplire alle lacune probatorie delle parti.
art. 58 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla parte ricorrente, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento delle doglianze.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione sia intervenuta per vizi di motivazione su punti decisivi, il giudice di merito conserva ampi poteri di riesame dei fatti già acquisiti e può valorizzare anche ulteriori elementi, purché si mantenga entro le preclusioni del processo e si conformi alle indicazioni della sentenza rescindente.
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesti l'antieconomicità di un'operazione d'impresa, l'onere di dimostrare la congruità e la giustificazione economico-fiscale dell'operazione si sposta sul contribuente.
- La mera regolarità formale della documentazione contabile non è sufficiente a superare una contestazione di antieconomicità se gli elementi complessivi del caso mostrano scostamenti significativi dai valori di mercato e mancano adeguate giustificazioni sostanziali.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie delle parti o per compiere indagini esplorative su fatti non dimostrati.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque affrontato, anche implicitamente, la questione dedotta, motivando in senso sfavorevole alla parte istante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34786/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34787/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34790/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34795/2021 del 17/11/2021
- ordinanza_civile · 17 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2021 del 17/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →