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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15024/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due soggetti, conclusa la procedura di liquidazione del patrimonio, avevano chiesto l'esdebitazione ai sensi dell'art. 14 terdecies l. n. 3/2012. Il tribunale aveva rigettato la domanda perché riteneva insussistente il requisito oggettivo del soddisfacimento non irrisorio dei creditori: a fronte di un passivo di oltre due milioni di euro, era stato pagato solo il 5,6% del complessivo, nessuna somma ai chirografari e solo una parte dei privilegiati, con un creditore privilegiato integralmente insoddisfatto. I debitori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 14 terdecies l. n. 3/2012, per avere il giudice fondato il diniego solo sulle percentuali di soddisfo senza compararle con la meritevolezza; 2) nullità per motivazione apparente o illogica ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., sia sul mancato rilievo della meritevolezza, sia sulla sintetica affermazione di imprudenza nel ricorso al credito; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere desunto la colpa nell'indebitamento dalla sola esiguità del patrimonio immobiliare; 4) omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. di fatti storici asseritamente decisivi, cioè la crisi del settore dell'abbigliamento e condotte abusive di un fornitore che avrebbero causato l'insolvenza della società di cui i ricorrenti erano soci e fideiussori.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha anzitutto escluso l'inammissibilità dell'impugnazione straordinaria ex art. 111 Cost., riconoscendo la decisorietà del provvedimento reso nel procedimento di esdebitazione. Nel merito, ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: il giudice di merito aveva correttamente applicato l'art. 14 terdecies l. n. 3/2012, verificando congiuntamente i requisiti soggettivi e il requisito oggettivo del pagamento almeno in parte dei creditori, e aveva motivato in modo sufficiente e intelligibile la valutazione di "irrisorietà" del soddisfo, valorizzando non solo il dato percentuale complessivo ma anche la mancanza di pagamenti ai chirografari e l'eterogeneità del soddisfacimento dei privilegiati. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di interesse, poiché la ratio decidendi autonoma e sufficiente del rigetto era già costituita dalla mancanza del requisito oggettivo del soddisfacimento non irrisorio dei creditori; l'eventuale fondatezza delle censure sulla condotta imprudente dei debitori non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione del decreto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e, secondo il dispositivo finale riportato, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 terdecies l. n. 3/2012

    comma 1, lett. a)-f); comma 2, lett. a)

    Per ottenere l'esdebitazione devono concorrere i requisiti soggettivi e il requisito oggettivo del soddisfacimento almeno in parte dei creditori; il beneficio è escluso se il sovraindebitamento è imputabile a ricorso al credito colposo e sproporzionato. Il pagamento deve essere valutato in concreto e può essere negato se la percentuale soddisfatta è irrisoria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o tale da non consentire di comprendere l'iter logico decisorio.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni della decisione; non è necessario confutare espressamente ogni argomento di parte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una diversa valutazione di merito sull'apprezzamento della soglia di irrisorietà del soddisfacimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente sussiste solo in caso di assenza effettiva di motivazione o di argomentazione incomprensibile.

  • art. 2729 c.c.

    La censura è inammissibile se mira in realtà a contestare la valutazione di merito delle presunzioni operate dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame rilevante richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo; non basta la richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo quanto dato atto in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esdebitazione l'accertamento del requisito oggettivo richiede che i creditori siano stati soddisfatti almeno in parte; il beneficio può essere negato quando, alla luce di una valutazione comparativa del passivo e dell'attivo ripartito, il pagamento risulti affatto irrisorio.
  • La valutazione della "irrisorietà" del soddisfacimento dei creditori appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione comprensibile e non apparente.
  • Ai fini dell'esdebitazione, i requisiti soggettivi di meritevolezza non possono superare l'assenza del requisito oggettivo del pagamento almeno parziale dei creditori: il difetto di quest'ultimo è di per sé sufficiente a sorreggere il diniego.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione non consenta di individuare le ragioni del convincimento; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • Quando una sentenza si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure dirette contro rationes ulteriori sono inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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