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Sentenza

Sentenza del 25/02/2019 n. 851 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 184 /2019 PROCESSO TRIBUTARIO - Giudizio - Oggetto - Pretesa impositiva di importo residuo "fino a mille euro" - Estinzione - Presupposti - Carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31 dicembre 2010 - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, poiché la pretesa tributaria è venuta meno in applicazione dell'annullamento automatico previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguardava una pretesa impositiva di importo residuo non superiore a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, relativa a carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Tali carichi rientravano nell'annullamento automatico previsto dalla disciplina della cosiddetta definizione agevolata dei carichi di modesto importo. La regola si applica anche quando, per le cartelle interessate, era già stata presentata la richiesta prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 119/2018.

Norme richiamate

  • Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

    cessata materia del contendere

    Quando, durante il processo tributario, la pretesa oggetto della controversia viene meno, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018

    carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31 dicembre 2010

    Prevede l'annullamento automatico dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione nel periodo indicato.

  • Art. 3 del d.l. n. 119/2018

    La precedente presentazione della richiesta prevista da tale disposizione non impedisce l'applicazione dell'annullamento automatico dei carichi che possiedono i requisiti dell'art. 4.

Massime di principio

  • Se il debito tributario residuo rientra nei limiti di importo e nel periodo temporale previsti dalla legge per l'annullamento automatico, la pretesa deve considerarsi estinta.
  • L'estinzione del debito durante il processo determina normalmente la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, perché non esiste più una controversia concreta da decidere.
  • L'importo da verificare è quello del singolo carico, comprensivo delle componenti indicate dalla legge, e non necessariamente la somma complessiva di più cartelle o carichi.
  • La precedente adesione o richiesta di una diversa procedura agevolata non esclude automaticamente l'annullamento, se il carico possiede comunque tutti i requisiti previsti dalla disciplina speciale.
  • Per applicare questa regola in casi analoghi occorre verificare congiuntamente la data di affidamento del carico, l'importo residuo e la composizione del debito, oltre all'eventuale annullamento già registrato dall'agente della riscossione.

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