Sentenza del 02/08/2018 n. 494 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Operazioni inesistenti: preclusa la detrazione dell'Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito e l'IVA dovuta per il 2014, contestando acquisti documentati da fatture emesse da tre fornitori ritenuti società cartiere, riconducibili al medesimo intermediario e privi di adeguata struttura operativa e patrimoniale. L'Ufficio riteneva che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una frode carosello, e recuperava una maggiore IVA di 294.530 euro. Il contribuente sosteneva l'omessa motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado, la propria buona fede, l'effettiva ricezione e contabilizzazione delle merci e l'insufficienza degli elementi presuntivi dell'Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto valide e gravi, precise e concordanti le presunzioni dell'Amministrazione: concentrazione degli acquisti presso fornitori riconducibili allo stesso soggetto, natura di cartiera delle società, assenza di struttura e consistenza patrimoniale, mancato deposito dei bilanci e rapporti gestiti tramite un unico intermediario. Il contribuente non ha fornito una prova contraria adeguata né ha dimostrato di aver svolto verifiche sufficienti sulla provenienza delle merci e sull'effettiva operatività dei fornitori. È stata quindi esclusa la detrazione dell'IVA, anche se le merci erano state realmente consegnate e i costi sostenuti, perché la falsa indicazione del soggetto cedente rendeva soggettivamente inesistenti le operazioni. Le spese del giudizio d'appello, pari a 4.500 euro, sono state poste a carico del contribuente in favore dell'Ufficio.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta riguardi operazioni effettivamente realizzate e riferibili ai soggetti indicati nella fattura.
Art. 21, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La fattura relativa a operazioni inesistenti, anche solo soggettivamente, non può legittimare la detrazione dell'IVA indicata.
Art. 26, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Non è consentita la variazione in diminuzione dell'IVA quando la fattura riguarda un'operazione inesistente.
Art. 54, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni qualificate, trasferendo al contribuente l'onere di fornire una prova contraria.
Art. 2697, comma 2, del codice civile
Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi idonei a contestare l'operazione, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo.
Art. 115 del codice di procedura civile
I fatti non specificamente contestati possono essere considerati giudizialmente accertati; nel caso concreto, la notificazione del processo verbale di constatazione è stata ritenuta non contestata.
Art. 161 del codice di procedura civile
Gli eventuali vizi di nullità della sentenza di primo grado devono essere fatti valere mediante specifici motivi di impugnazione.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Cass. civ., sez. V, sentenza n. 7672 del 16 maggio 2012
La detrazione IVA è preclusa anche per operazioni soggettivamente inesistenti, pur quando i beni siano stati realmente ricevuti, perché la falsa indicazione di uno dei soggetti determina l'evasione dell'imposta relativa all'operazione effettivamente intercorsa tra soggetti diversi.
Corte di Giustizia CE, cause riunite C-439/04 e C-440/04, sentenza 6 luglio 2006
La tutela del soggetto terzo in buona fede non opera quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode IVA.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA può essere negata non solo quando la cessione o il servizio non sono mai avvenuti, ma anche quando beni o servizi sono reali e sono stati ricevuti da un soggetto diverso da quello indicato in fattura.
- L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'operazione o il collegamento con una frode. Se tali elementi sono gravi, precisi e concordanti, l'onere della prova passa al contribuente.
- La regolare contabilizzazione, il pagamento delle fatture e l'effettiva consegna delle merci non sono sufficienti, da soli, a dimostrare il diritto alla detrazione quando vi sono anomalie sulla reale identità o operatività del fornitore.
- Il contribuente deve adottare una diligenza commerciale ragionevole, verificando l'identità, l'effettiva operatività, la struttura e l'affidabilità dei fornitori, soprattutto quando presenta caratteristiche anomale o opera tramite intermediari ricorrenti.
- La buona fede non può essere invocata in modo astratto: deve essere sostenuta da documentazione concreta sulle verifiche effettuate prima e durante i rapporti commerciali.
- L'assenza di un vantaggio economico evidente non esclude la contestazione di una frode IVA, poiché il vantaggio può consistere anche in condizioni di pagamento, disponibilità delle merci, sconti, ristorni o altri benefici non immediatamente visibili nella contabilità.
- Per contestare efficacemente un accertamento fondato su operazioni soggettivamente inesistenti è necessario confutare puntualmente ogni elemento presuntivo dell'Ufficio e produrre prove documentali dell'effettiva autonomia e operatività dei fornitori.
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