Sentenza del 02/08/2018 n. 491 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Accertamento da studi di settore: l'assenza di contraddittorio rende nullo l'accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento relativo al 2004, fondato sull'incongruenza dei ricavi rispetto agli studi di settore. Ha lamentato, in particolare, l'insufficiente motivazione dell'atto, poiché l'Ufficio non avrebbe esaminato adeguatamente le giustificazioni fornite in contraddittorio circa il calo del fatturato: cessazione della collaborazione con un professionista di Urbino e perdita di parte della clientela nel distretto pesarese. L'Ufficio ha sostenuto che vi era stato un regolare contraddittorio e che le giustificazioni della società erano poco credibili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello della società sia l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado. Quest'ultima aveva rideterminato i maggiori ricavi in 13.722 euro, rispetto ai 57.251 euro accertati dall'Ufficio. La Commissione ha rilevato che le scritture contabili, ritenute regolari e non contestate, imponevano all'Ufficio di valutare concretamente le giustificazioni del contribuente e di motivare specificamente il loro eventuale rigetto. Poiché ciò non era avvenuto, né nell'avviso né nel processo, l'accertamento non risultava adeguatamente supportato. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 2709 del Codice civile
Le scritture contabili hanno valore di presunzione semplice
Le scritture contabili regolarmente tenute, se non contestate dall'Amministrazione finanziaria, assumono una presunzione di veridicità dei fatti rappresentati. Anche nell'ambito degli studi di settore, l'Ufficio deve quindi confrontarsi concretamente con tali risultanze e con le giustificazioni del contribuente.
Studi di settore e parametri tributari
L'accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici
Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente la pretesa tributaria. La gravità, precisione e concordanza della presunzione devono emergere dal contraddittorio con il contribuente e dalla valutazione concreta delle circostanze specifiche dell'attività.
Cassazione, sentenza n. 11633/2013
Il contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente
Il contraddittorio costituisce una fase essenziale dell'accertamento basato sugli studi di settore. L'Amministrazione deve consentire al contribuente di spiegare lo scostamento e deve valutare e motivare le ragioni dell'eventuale rigetto delle sue osservazioni.
Massime di principio
- Gli studi di settore o i parametri non sono sufficienti, da soli, a dimostrare maggiori ricavi: costituiscono soltanto una presunzione semplice che deve essere rafforzata da elementi concreti.
- Il contraddittorio con il contribuente deve essere effettivo e non meramente formale. L'Ufficio deve esaminare le singole giustificazioni e spiegare specificamente perché le ritiene inattendibili.
- Quando la contabilità è regolare e non viene contestata, l'Amministrazione deve confrontarsi puntualmente con i dati contabili prima di determinare maggiori ricavi presunti.
- Circostanze come perdita di clienti, cessazione di collaborazioni, crisi del mercato o particolari vicende dell'impresa possono giustificare lo scostamento dagli standard, purché siano documentate e valutate nel contraddittorio.
- La mancata considerazione o l'ingiustificato rigetto delle osservazioni del contribuente può determinare l'illegittimità o la nullità dell'accertamento, a seconda del vizio rilevato e della disciplina applicabile.
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