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Sentenza

Sentenza del 02/08/2018 n. 3290 - Comm. Trib. Prov. Siracusa

Cartella di pagamento - Istanza ex art.1 d.l. 148/2017 - Mancata rinuncia al giudizio - Estinzione del giudizio - Esclusione - Cessata materia del contendere - Esclusione - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato i ruoli e le cartelle di pagamento chiedendone l'annullamento, ma successivamente aveva presentato istanza di adesione alla procedura di "rottamazione" prevista dall'art. 1 del D.L. 148/2017, convertito nella L. 172/2017. Nell'istanza aveva dichiarato l'impegno a rinunciare al giudizio, senza tuttavia formalizzare la rinuncia nonostante fosse stato sollecitato dal giudice. Il ricorrente aveva quindi chiesto la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha escluso sia l'estinzione per rinuncia, perché la rinuncia non era stata formalmente depositata, sia l'estinzione per cessata materia del contendere, ritenendo applicabile la disciplina speciale della rottamazione e non quella generale. Tuttavia, l'adesione alla procedura ha dimostrato il venir meno dell'interesse del contribuente a ottenere una decisione sul merito delle cartelle. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 1 del D.L. 148/2017, convertito con modificazioni nella L. 172/2017

    La disciplina speciale della procedura di rottamazione richiede, quale condizione di ammissibilità, la rinuncia al giudizio relativo ai carichi oggetto della definizione. La semplice adesione alla procedura non determina automaticamente l'estinzione del processo.

  • Art. 44 del D.Lgs. 546/1992

    L'estinzione del giudizio per rinuncia presuppone una rinuncia formalmente resa dalla parte secondo le modalità processuali previste. Un mero impegno contenuto nell'istanza di rottamazione non è sufficiente.

  • Art. 46 del D.Lgs. 546/1992

    L'estinzione per cessata materia del contendere non è stata applicata, poiché la disciplina speciale della rottamazione prevale sulla disciplina generale e, inoltre, non risultava l'integrale pagamento delle somme dovute.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di definizione agevolata o rottamazione non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio tributario.
  • Se la normativa speciale richiede la rinuncia al giudizio, tale rinuncia deve essere formalizzata in modo espresso e conforme alle regole processuali; un semplice impegno non è sufficiente.
  • In mancanza di rinuncia formale e di integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio non deve essere dichiarato estinto per rinuncia o per cessata materia del contendere.
  • L'adesione alla definizione agevolata può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La definizione dell'esito processuale dipende dalla disciplina speciale applicabile e dal comportamento concreto del contribuente, inclusa la formalizzazione della rinuncia e l'adempimento dei pagamenti previsti.

Testo integrale

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