Sentenza del 02/08/2018 n. 5473 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Operazioni soggettivamente inesistenti - Studio marketing - Inesistenza - Firma del professionista - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTP di Latina che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. Contestava la deducibilità di un costo e la detrazione dell'IVA riferiti a una fattura emessa da ALM S.r.l. per uno studio di marketing, ritenendo l'operazione soggettivamente inesistente poiché il professionista indicato nella relazione tecnica aveva disconosciuto la propria firma. In via preliminare l'Ufficio eccepiva anche l'inammissibilità dell'appello per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Ufficio. Ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione richiamando la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 546/1992. Nel merito, ha ritenuto che lo studio di marketing fosse stato effettivamente realizzato, che la fattura fosse stata emessa da ALM S.r.l. e che il disconoscimento della firma riguardasse soltanto la relazione tecnica riassuntiva, non il piano di marketing oggetto del costo dedotto. L'Amministrazione non ha quindi dimostrato né l'inesistenza soggettiva della prestazione né che la contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta. È stata confermata l'illegittimità dell'avviso; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 1
Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate, con corrispettivi o IVA superiori al reale, ovvero riferite a soggetti diversi da quelli effettivi.
La norma distingue anche le operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali la prestazione è reale ma la fattura è riferita a un soggetto diverso da quello che l'ha effettivamente resa. La contestazione deve essere provata dall'Amministrazione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis
La Commissione ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata mediazione obbligatoria, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 98/2014 che ha dichiarato illegittima la disposizione applicata dall'Ufficio.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
La disciplina, modificando l'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, consente in linea generale la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, purché siano rispettati i requisiti fiscali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e purché i costi non siano direttamente utilizzati per commettere un reato.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis
Il costo può essere dedotto anche se l'operazione è soggettivamente inesistente, quando il bene o servizio è effettivo e il costo presenta i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa tributaria.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR
La deducibilità resta subordinata ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità del costo.
Massime di principio
- La contestazione di un'operazione soggettivamente inesistente non può fondarsi sul solo disconoscimento della firma apposta su un documento accessorio: l'Amministrazione deve dimostrare che la prestazione fatturata non è stata resa dal soggetto indicato e, per la detrazione IVA, anche che il committente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- Quando il servizio risulta concretamente eseguito, documentato e inerente all'attività d'impresa, la fattura non può essere disconosciuta automaticamente per irregolarità formali o per l'inautenticità di una relazione tecnica accessoria.
- L'onere della prova iniziale grava sull'Amministrazione, anche mediante presunzioni semplici; tuttavia, una volta forniti elementi seri sulla frode e sulla conoscibilità della stessa, il contribuente deve dimostrare di avere adottato l'ordinaria diligenza.
- La deduzione di un costo relativo a un'operazione soggettivamente inesistente può essere ammessa se il costo è effettivo, inerente, certo e correttamente imputato, salvo che sia stato utilizzato direttamente per commettere un reato.
- Eventuali revoche di finanziamenti pubblici appartengono a un piano distinto da quello fiscale e, da sole, non provano l'inesistenza della prestazione né giustificano il recupero a tassazione.
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